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Sul portale istituzionale sono reperibili, al fine di favorire la conoscenza della Corte dei conti e delle sue funzioni mediante la comunicazione delle pronunce adottate in sede giurisdizionale e di controllo, i documenti relativi agli ultimi 5 anni di attività.

L’integralità della documentazione prodotta a decorrere dal 2008 può essere ricercata, per esclusive finalità di ricerca e documentazione giuridica, nella Banca dati unificata del Controllo e della Giurisdizione (BDU).

In questa sezione si trova una selezione dei documenti prodotti dalla Corte dei conti nell’esercizio delle funzioni di:

  • Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo
    Il controllo preventivo di legittimità è una delle più tradizionali funzioni della Corte che accerta che gli atti dell’esecutivo siano conformi a norme di legge, in particolare a quelle del bilancio. Attualmente, gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, oltre ai contratti di rilevante importo finanziario, sono i provvedimenti adottati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, i regolamenti, gli atti di programmazione, gli atti generali e quelli che rappresentano i presupposti di complesse attività di gestione e le consulenze.
  • Controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche
    Le funzioni di controllo successivo sulla gestione sono state attribuite alla Corte dei conti dalla legge n. 20 del 1994 di riforma del sistema dei controlli esterni sulle amministrazioni pubbliche. Il compito del controllo successivo è verificare i risultati della gestione per valutare il conseguimento degli obiettivi programmatici e l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. La Corte riferisce almeno annualmente al Parlamento e ai Consigli regionali sui risultati dei controlli sulla gestione eseguiti. I risultati del controllo successivo sulla gestione sono le deliberazioni contenenti valutazioni, osservazioni, rilievi e suggerimenti per il futuro.
  • Controllo economico/finanziario con funzione referente
    Numerose e importanti sono le funzioni di diretto ausilio del Parlamento in materia finanziaria: referti annuali, quadrimestrali, audizioni, relazioni specifiche in tema di finanza regionale e locale, sono altrettanti strumenti che consentono al Parlamento di avere una visione più completa e consapevole, anche in corso di esercizio, sugli andamenti complessivi della finanza pubblica.

Totale risultati:

Sezione III giurisdizionale centrale di Appello03/06/2025

Ruolo udienza dell' 11 giugno 2025

Ruolo udienza dell' 11 giugno 2025.

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello30/05/2025

Ruolo udienza del 6 giugno 2025

Ruolo udienza del 6 giugno 2025.

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello08/05/2025

Ruolo udienza del 14 maggio 2025

Ruolo udienza del 14 maggio 2025

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello28/04/2025

Ruolo udienza del 7 maggio 2025

Ruolo udienza del 7 maggio 2025.

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello10/04/2025

Ruolo udienza del 16 aprile 2025

Ruolo udienza del 16 aprile 2025

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello03/04/2025

3 aprile 2025 - Ruolo udienza del 9 aprile 2025

3 aprile 2025 - Ruolo udienza del 9 aprile 2025.

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello18/03/2021

Sentenza n. 117/2021

Il giudizio in grado d’appello non costituisce un c.d. novum iudicium bensì una revisio prioris instantiae rispetto al precedente giudizio (cfr. art. 190 c.g.c.). L’appellante ha pertanto l’onere di indicare, a pena d’inammissibilità, i punti della decisione impugnata contestati, non potendo limitarsi a riproporre in appello le argomentazioni e deduzioni esposte in primo grado. Sul fondamento della “colpa grave”, in particolare, l’onere probatorio del requirente avrebbe dovuto riguardare lo scostamento dai canoni di buona amministrazione nonchè l’esigibilità in concreto del comportamento dovuto in relazione alla situazione di fatto.

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello10/03/2021

Sentenza n. 79/2021

In materia di danno all’erario causato dall’omessa realizzazione del programma stabilito per il conseguimento di un finanziamento pubblico, la decorrenza della prescrizione si considera avuto riguardo alla tempistica del programma medesimo. Nel caso esaminato, essendo decorso moltissimo tempo dalla ristrutturazione dell’immobile a ciò destinato, senza alcun utilizzo concreto, l’illecito si considera a carattere permanente: esso, infatti, perdura finchè non si realizzi l’attività prevista

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello04/03/2021

Sentenza n. 72/2021

Lo svolgimento fittizio di attività imprenditoriali, oggetto di finanziamento indebitamente conseguito, comporta la sussistenza del c.d. doloso occultamento del danno (art. 1, co. 2, l. n. 20/1994). In tale ipotesi, la prescrizione dell’azione per responsabilità amministrativa decorre dalla conoscenza dell’illecito nei suoi elementi costitutivi, vale a dire dalla trasmissione alla Procura regionale degli atti dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, sussiste responsabilità amministrativa in capo a chi riveste un ruolo di controllo nel contesto organizzativo, in caso di omessa vigilanza sul corretto svolgimento delle attività finanziate con risorse pubbliche.

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello31/03/2020

Sentenza n. 66/2020

L’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, con la formulazione dell’art. 51, 7° comma c.g.c. e con l’abrogazione dell’art. 7 della L.n.97/2001, non ha fatto venir meno il limite della proponibilità dell’azione risarcitoria per danno d’immagine previsto dall’art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/2009 per i soli i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale. Da nessuna norma di delega, né dai lavori preparatori, né dalla relazione illustrativa del d.lgs n.174/2016 si ricava, infatti, che il legislatore abbia voluto innovare la disciplina del danno d’immagine di cui all’art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/2009.

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