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La Corte dei conti ha sempre svolto sin dalla legge istitutiva 14 agosto 1862 n. 800 funzioni giurisdizionali, in materia di giudizi di conto (giudizio sui conti dei c.d. agenti contabili) e di responsabilità dei contabili ed altri agenti pubblici per i "valori" perduti per loro colpa e negligenza. Anche in materia pensionistica la Corte, che sulla base della legge istitutiva (art. 11) liquidava le pensioni, in caso di reclamo giudicava con le forme della giurisdizione contenziosa.

La Costituzione della Repubblica, all’art. 103, dopo ampio dibattito in sede di Assemblea costituente, ha mantenuto l’attribuzione alla Corte dei conti sia delle funzioni di controllo che di quelle giurisdizionali.

L’art. 103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle "materie di contabilità pubblica". Detta espressione deve essere ben chiarita, nel senso che essa si riferisce alle origini della giurisdizione della Corte che, come ricordato, giudicava in materia di giudizi di conto e di responsabilità.

Il concetto, interpretato in modo evolutivo anche alla luce delle trasformazioni dell’agire amministrativo, va inteso nel senso che la Corte dei conti è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche (in senso ampio).

Inoltre, la Corte ha la giurisdizione nella materia delle pensioni civili, militari e di guerra.

L’azione viene esercitata dal pubblico ministero contabile e, cioè, dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e, in grado d’appello, dal Procuratore generale rappresentante il P.M. innanzi alle Sezioni d’appello della Corte dei conti.

Il P.M. è l’unico soggetto che può attivare l’azione di responsabilità, non potendo il giudice procedere d’ufficio in assenza di domanda di parte. Se, quindi, il P.M. contabile ritiene che non vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità, il processo non avrà inizio.

E’ da notare che l’ente danneggiato, mentre può (anzi deve) segnalare i fatti dannosi alla competente Procura della Corte dei conti per l’eventuale esercizio dell’azione, non può sostituirsi al P.M., attivando il giudizio nei confronti dei presunti responsabili, non essendo titolare dell’azione di responsabilità amministrativa.

L’attribuzione del potere di agire in giudizio a un organo neutrale e indipendente, estraneo all’amministrazione, è preordinata a garantire il rispetto del principio di imparzialità e il principio del buon andamento.

La Corte dei conti ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell’INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l’esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità.

La Corte dei conti giudica anche in ordine alla legittimità del recupero disposto dall’ente in ordine alle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico ed accessori (indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, interessi legali e rivalutazione..).

La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra.

Dall’anno 2006, uniformandosi alla riforma dell’ordinamento giudiziario, il compito di svolgere la relazione nella cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario è affidato al Presidente della Corte dei conti. 

Seguono l’intervento del Procuratore generale e del rappresentante del Consiglio dell’Ordine forense.

Dopo l’inaugurazione dell’anno giudiziario generale, si succedono le inaugurazioni presso le Sezioni giurisdizionali regionali con la Relazione del Presidente della locale Sezione giurisdizionale, l’intervento del Procuratore regionale.

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