Quali sono gli enti controllati dalla Corte dei conti?
Nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione finanziaria previsto dall’art. 100
della Costituzione e dalla legge 21 marzo 1958 n. 259, la Corte controlla:
- gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato;
- gli enti che si finanziano con imposte, contributi, tasse che sono autorizzati ad imporre;
- gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante
concessione di garanzia;
- le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni,
fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al
capitale sociale (Corte costituzionale, sentenza 28 dicembre 1993 n. 466, resa in seguito a
conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte dei conti).
Qual è lo scopo del controllo della Corte sugli enti sovvenzionati?
La Corte dei conti vigila affinché gli enti che gestiscono ingenti quote di risorse
pubbliche, si attengano a parametri di legittimità ed improntino la loro gestione a criteri di
efficacia ed economicità.
Come si svolge il controllo sugli enti?
La legge 21 marzo 1958 n. 259 ha previsto due modalità di controllo:
- quello svolto direttamente dall’apposito ufficio della Corte dei conti (Sezione controllo
enti);
- quello svolto da una magistrato della Corte (art. 12) che partecipa alle sedute degli organi di
amministrazione e revisione dell’ente.
In entrambi i casi il controllo, che è sia di legittimità che di merito, è concomitante, cioè si
svolge nel corso della gestione dell’ente, e ha per oggetto l’intera gestione finanziaria e
amministrativa dell’ente stesso.
La Corte, in caso di accertata irregolarità nella gestione di un ente, può in ogni momento
formulare i propri rilievi al Ministro del tesoro e al Ministro competente (art. 8 legge
1958/259).
Qual è l’esito del controllo?
Al termine di ogni esercizio finanziario la Corte dei conti adotta una pronuncia nella quale
effettua le proprie valutazioni sulla gestione finanziaria dell’ente controllato. La relazione
viene inviata al Parlamento per l’esercizio del suo controllo politico finanziario.
La relazione viene anche inviata all’ente controllato nonché ai Ministeri vigilanti per far loro
adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le eventuali irregolarità contabili, amministrative
e gestionali riscontrate, nonché per migliorare la gestione.
Qual è la natura del procedimento di controllo sugli enti?
Il controllo sugli enti sovvenzionati differisce sia dal controllo di legittimità (preventivo
o successivo) su atti, sia dal controllo sulla gestione, essendo partecipe dei caratteri sia
dell'uno che dell’altro.
La Corte costituzionale italiana, ha ritenuto che la Corte dei conti nell’esercizio della
funzione di controllo sugli enti, rappresentata dal Presidente della Corte dei conti, è potere
dello Stato legittimato a sollevare conflitto di attribuzione con gli altri poteri dello Stato
(Corte costituzionale, sentenza n. 457 del 23 dicembre 1999).
Cos’è il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato?
Il giudizio di parificazione del rendiconto è il giudizio volto ad accertare la conformità dei
risultati del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio. Ai sensi dell’art. 39 del regio
decreto 12 luglio 1934 n. 1214 la Corte dei conti a Sezioni riunite verifica il rendiconto generale
dello Stato (inteso come conto del bilancio e conto del patrimonio) e ne confronta i risultati,
tanto per le entrate quanto per le spese, con le leggi di bilancio.
In cosa consistono le valutazioni della Corte dei conti in sede di parificazione?
Nella sua funzione costituzionale di organo di verifica dei complessivi equilibri di finanza
pubblica (artt. 100, 119, 81, 97) la Corte dei conti ha, nel tempo, ampliato le sue valutazioni in
sede di parificazione tenendo conto della evoluzione legislativa della decisione di bilancio
(esposizione dal Tesoro al Parlamento del fabbisogno di cassa del settore statale e del settore
pubblico) includendo, perciò, nella relazione che accompagna il giudizio sul rendiconto i risultati
della gestione finanziaria con riferimento all’intero settore pubblico.Le valutazioni della Corte
dei conti sugli andamenti complessivi della gestione del settore pubblico sono anche volte a
verificare il rispetto dei parametri comunitari (rispetto del patto di stabilità).
In cosa consiste il controllo della Corte dei conti sulla copertura finanziaria delle leggi
di spesa?
La legge 5 agosto 1978 n. 468 (art. 11
ter) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo di tipo generale sulla copertura
finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese oppure minori entrate (art. 81,
quarto comma della Costituzione).
Si tratta di un controllo volto a garantire il rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli
di bilancio.
Come viene svolto il controllo?
La Corte dei conti trasmette ogni quattro mesi al Parlamento una relazione sulla copertura di
spesa delle leggi adottate nel periodo, nonché osservazioni in ordine alle tecniche di
quantificazione degli oneri.
Qual è la natura del procedimento di controllo sulle leggi di spesa?
Il procedimento di controllo sulle leggi di spesa attribuisce alla Corte dei conti il compito di
valutare la razionalità e congruità delle stime e delle misurazioni che sorreggono le previsioni di
spesa. E’ quindi escluso che la Corte dei conti possa entrare nel “merito” delle scelte economiche
(sentenza della Corte costituzionale n. 384 del 1991).
Nell’esercizio di detta funzione la Corte dei conti può sollevare questioni incidentali di
legittimità costituzionale delle leggi per violazione dell’art. 81 della Costituzione.
In cosa consiste il controllo della Corte dei conti sui contratti collettivi di
lavoro?
La legge (art. 51 del decreto legislativo 29 del 1993 e successive modificazioni) ha attribuito
alla Corte dei conti la funzione di “certificare” la compatibilità dei costi derivanti dal
contratto collettivo con gli strumenti della programmazione e del bilancio, acquisendo elementi
conoscitivi.
Cosa succede se la Corte dei conti non certifica il contratto collettivo?
Se la certificazione è positiva (la Corte ritiene, cioè, compatibili i costi derivanti dal
contratto collettivo e la loro quantificazione con i vincoli di bilancio) l’ARAN sottoscrive il
contratto.In caso negativo, essa assume le iniziative per adeguare la quantificazione dei costi
contrattuali onde ottenere una certificazione positiva della Corte dei conti, ovvero, se lo ritenga
possibile, convoca i sindacati ai fini della riapertura delle trattative. In ogni caso, il
controllo della Corte non impedisce la sottoscrizione del contratto. La Corte riferisce al
Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura
finanziaria e sulla compatibilità con gli strumenti della programmazione e del bilancio.
In cosa consiste il controllo della Corte dei conti sulla finanza regionale e
locale?
La Corte dei conti quale garante dei complessivi equilibri di finanza pubblica riferisce almeno
una volta l’anno sull’andamento generale della finanza regionale e locale, tenuto anche conto dei
referti delle singole sezioni regionali e con riferimento al rispetto del quadro delle
compatibilità generali di finanza pubblica poste dall’Unione europea e dal bilancio dello Stato,
nonché sull’utilizzazione dei fondi di riequilibrio e solidarietà definiti dalla Costituzione e
dalle leggi dello Stato.
Si tratta di un controllo che, essendo basato su analisi comparative, offre importanti
valutazioni conoscitive onde garantire il rispetto dei principi posti a base della solidarietà fra
le varie regioni.