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La Corte dei conti ha uno status di indipendenza garantito dalla Costituzione sia per l’Istituto che per i suoi componenti (articolo 100, terzo comma) come organo di controllo e come organo giurisdizionale (articolo 108, secondo comma). L’indipendenza dell’Istituto si manifesta in vari modi quali: le modalità di designazione dei vertici istituzionali (Presidente e Procuratore Generale), le forme di reclutamento e nomina dei magistrati contabili, la loro inamovibilità, la previsione di un organo di autogoverno del personale di magistratura, il Consiglio di Presidenza1, l’autonomia finanziaria e organizzativa. I componenti della Corte dei conti hanno la qualifica di magistrati, sia nell’esercizio delle funzioni di controllo che di quelle giurisdizionali e requirenti, in quanto collocati in un unico ruolo senza alcuna distinzione tra le varie funzioni. I magistrati sono: il Presidente, il Procuratore Generale, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, i Primi Referendari e i Referendari.

Il Presidente
Il Presidente della Corte dei conti è nominato dal Governo tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato, per almeno tre anni, funzioni di Presidente di sezione, ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali o di Istituzioni dell’Unione europea. La procedura di nomina prevede l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. Una volta nominato, il Presidente non può più essere revocato dal proprio incarico, dal quale cessa per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo per limiti di età. La legge n. 45 del 2004 ha istituito il posto di Presidente aggiunto.

Il Procuratore Generale
Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i magistrati della Corte dei conti con qualifica di Presidente di sezione, su designazione del Consiglio di Presidenza. La legge n. 45 del 2004 ha istituito il posto di Procuratore aggiunto.

I magistrati
I magistrati della Corte dei conti sono reclutati tramite un concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare magistrati ordinari, amministrativi, avvocati dello Stato e del libero Foro, militari, e impiegati e funzionari pubblici in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. È anche prevista la possibilità, per il Governo, di designare, previo parere del Consiglio di Presidenza, una quota di consiglieri della Corte dei conti. Una volta nominati, i consiglieri di nomina governativa acquistano i medesimi diritti, doveri e garanzie di indipendenza degli altri magistrati. Attualmente, l’organico effettivo del personale di magistratura è di 477 unità e quello del personale amministrativo è di 2139 unità (dati aggiornati al 31 dicembre 2022). Al vertice dell’apparato amministrativo della Corte è posto un magistrato: il Segretario generale.

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