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Il Consiglio di Presidenza è l'organo di autogoverno della magistratura contabile istituito con l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, di seguito modificato dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. 7.2.2006, n. 62, e di recente dall'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Il Consiglio di Presidenza è composto:

  • dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
  • dal Procuratore Generale della Corte dei conti;
  • dal Presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua vece, dal Presidente di sezione più anziano;
  • da quattro membri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
  • da quattro membri eletti da e tra i magistrati della Corte dei conti, ripartiti tra le diverse qualifiche in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell’anno di costituzione dell'organo.

Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario Generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte.

I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell’incarico.

Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione delle Commissioni permanenti che hanno compiti istruttori e che riferiscono sulle materie di competenza del Consiglio.

Possono, inoltre, essere istituite Commissioni temporanee su specifiche materie.

Il Consiglio è competente in tutte le materie attinenti all’espletamento delle funzioni dei magistrati della Corte dei conti, sui procedimenti per l’accesso in carriera, per l’assegnazione di sede e i trasferimenti, le promozioni, nonché sui procedimenti disciplinari.

In particolare:

  • verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  • disciplina con regolamento interno il suo funzionamento, formula proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi;
  • delibera sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimenti di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
  • delibera sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
  • delibera sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle funzioni istituzionali, in modo da assicurare un’equa ripartizione degli incarichi e dei relativi compensi;
  • delibera sulle piante organiche del personale di magistratura;
  • delibera sul collocamento fuori ruolo e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Il Consiglio di presidenza inoltre:

  • svolge attività di monitoraggio sulla produttività dei magistrati;
  • cura la formazione e l’aggiornamento dei magistrati;
  • formula proposte per l’organizzazione, l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi della Corte;
  • esamina il bilancio della Corte e formula proposte anche in merito agli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi;
  • può disporre ispezioni ovvero promuovere indagini conoscitive.

Il Consiglio di Presidenza, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvale dell’Ufficio di segreteria che è diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale e assiste alle sedute del Consiglio provvedendo alla relativa verbalizzazione. Il magistrato direttore è coadiuvato da un magistrato che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Altro magistrato è preposto all'Ufficio studi e documentazione che cura la ricerca e raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio, lo studio di particolari problemi ed il contenzioso.

I magistrati addetti all’Ufficio sono nominati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere revocati in qualsiasi momento con la stessa maggioranza. Le assegnazioni non possono essere prorogate o rinnovate.

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