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La Procura generale - avente sede legale ex lege in Roma, in via Antonio Baiamonti, n. 25 – 00195 - si compone del Procuratore generale, del Procuratore generale aggiunto, di altri magistrati addetti alle funzioni, del dirigente e del personale amministrativo con funzioni di supporto. Presso la Sezione giurisdizionale d’appello della regione Sicilia funziona ed opera un ufficio distaccato della PG, cui è preposto un Presidente di Sezione.

Il Procuratore Generale coordina, inoltre, l'attività dei procuratori regionali anche dirimendo eventuali conflitti di competenza territoriale in fase istruttoria.

Tutti i magistrati operanti presso la Procura generale assolvono funzioni requirenti nei giudizi di responsabilità in grado di appello. Essi svolgono, altresì, funzioni relative a:

  • ricorsi proposti innanzi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”, ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, della Costituzione;
  • giudizi innanzi le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, aventi ad oggetto conflitti di competenza, questioni di massima deferite dalle Sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del Procuratore generale;
  • giudizi in unico grado innanzi le Sezioni Riunite in speciale composizione, aventi ad oggetto ricorsi in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali; di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT; di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche; di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; nelle materie di contabilità pubblica e nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo; nelle materie ulteriori attribuite dalla legge;
  • innanzi le Sezioni giurisdizionali centrali: giudizi di responsabilità in grado di appello, giudizi ad istanza di parte e come "parte" pubblica interveniente a tutela dell'interesse della legge, giudizi di conto a carico di “agenti contabili”, giudizi pensionistici tramite proposizione di eventuale “ricorso nell’interesse della legge”;
  • innanzi le Sezioni riunite in sede di controllo: giudizio annuale di parificazione del Rendiconto generale dello Stato;
  • adunanze delle Sezioni Riunite in sede deliberante, di controllo, consultiva e di referto a Governo e Parlamento

Funzioni e competenze delle Procure regionali e del Pubblico ministero contabile

Presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti - a base regionale e, quanto alle Province Autonome di Trento e Bolzano, con competenza estesa ai rispettivi territori delle due province - le funzioni sono esercitate da un Procuratore regionale con qualifica di Presidente di sezione e dai magistrati assegnati all'Ufficio.
L’azione di responsabilità amministrativa intestata al Pubblico ministero presso la Corte dei conti è promossa d’ufficio sulla base di una notitia damnii, specifica e concreta, che può essere assunta in base a denunzie trasmesse dalle amministrazioni o da segnalazioni inviate da singoli cittadini, nonché da notizie pubblicate dagli organi di stampa. Essa, diversamente dall'azione intentata da una parte privata, che si muove solo per la reintegra del proprio patrimonio leso, è tesa alla responsabilizzazione dell'attività dei pubblici dipendenti nei confronti dei cittadini sulla base di un principio generale di responsabilità – discendente dall'art. 28 della Costituzione - non solo e non tanto a fini ripristinatori di equilibri patrimoniali pubblici, ma soprattutto per scopi dissuasivi ed a fini emendativi del cattivo esercizio del potere autoritativo delle amministrazioni. Il P.M. contabile dispone di una serie di poteri, strumentali rispetto all'acquisizione ed alla precostituzione delle prove da porre a fondamento della pretesa risarcitoria e da valutarsi nel corso del giudizio contabile: la possibilità di avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, presso la quale sono costituiti appositi nuclei specializzati per le indagini in materia di danni all’erario, ma anche degli altri Corpi di Polizia, nonché di funzionari delle pubbliche amministrazioni ivi compresi quelli delle Regioni e delle Province autonome, salvo, per quest'ultima ipotesi, della previa intesa con il Presidente della regione o della Provincia autonoma per rispetto all’autonomia di quest’ultimi enti territoriali (cfr. il d.lgs. 174 del 26 agosto 2016 e s.m.i.)

Le attività del Pubblico ministero contabile sono attualmente disciplinate dal Codice di giustizia contabile approvato con il d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016, entrato in vigore il 7 ottobre 2016. L’azione di responsabilità amministrativa o contabile è promossa dal Procuratore regionale d’ufficio, sulla base di una notitia damni che sia specifica e concreta, veicolata da denuncia dell’amministrazione pubblica danneggiata, da segnalazioni di persone fisiche (singoli cittadini), di persone giuridiche o di organi istituzionali che adempiano a propri obblighi previsti per legge, nonché tratta da fonti pubblicate dagli organi di stampa o comunque acquisita presso siti web istituzionali di pubbliche amministrazioni. Diversamente dalle azioni giudiziali intentate da una parte privata in sede civilistica, che tendono unicamente alla reintegra del proprio patrimonio leso, l‘azione del PM contabile si riferisce all'attività di dipendenti o agenti pubblici “in senso lato” che rispondono dei loro comportamenti ai sensi dell’art. 28 della Costituzione e tende sia al ripristino di equilibri patrimoniali pubblici, sia a realizzare scopi dissuasivi avverso illiceità nello svolgimento dei compiti e delle attribuzioni pubbliche.
Il PM, al fine di promuovere l’azione, dispone di poteri strumentali esercitabili per acquisire prove da porre a fondamento della pretesa risarcitoria, che saranno poi oggetto di valutazione nel corso del giudizio contabile.
In particolare, il PM:

  • compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge accertamenti su fatti e circostanze anche a favore della persona individuata quale presunto responsabile;
  • può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre esibizione di documenti, audizioni personali anche di persone informate sui fatti, ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici, sequestro di documenti, consulenze tecniche;
  • può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza, alle altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, a dirigenti o funzionari di pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità;
  • può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti;
  • può chiedere, al Presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge
  • al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile;
  • ai fini dell’esecuzione dei titoli giudiziali di condanna, è titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale e può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.

 

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