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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello 29/10/2019

Poiché la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.), il dies a quo va riferito alla possibilità per il danneggiato di avere cognizione del danno. In materia di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari non ha rilevanza la mera “presa d’atto” del rendiconto da parte dell’ufficio di Presidenza poiché, in base alla legge regionale vigente, il controllo non poteva riguardare anche la verifica di inerenza delle spese sostenute. Dal tale momento, infatti, può decorrere il periodo quinquennale di prescrizione dell’azione erariale. Nel caso esaminato in sentenza, la conoscibilità dei fatti in capo alla Procura regionale era ricollegata alla comunicazione della Procura della Repubblica circa l’illiceità delle spese in oggetto.

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