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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello 18/03/2021

Il giudizio in grado d’appello non costituisce un c.d. novum iudicium bensì una revisio prioris instantiae rispetto al precedente giudizio (cfr. art. 190 c.g.c.). L’appellante ha pertanto l’onere di indicare, a pena d’inammissibilità, i punti della decisione impugnata contestati, non potendo limitarsi a riproporre in appello le argomentazioni e deduzioni esposte in primo grado. Sul fondamento della “colpa grave”, in particolare, l’onere probatorio del requirente avrebbe dovuto riguardare lo scostamento dai canoni di buona amministrazione nonchè l’esigibilità in concreto del comportamento dovuto in relazione alla situazione di fatto.

Documenti di riferimento