Questo sito utilizza cookie tecnici e analitici con funzionalità avanzate (WAI) e, previo consenso, cookie di profilazione di terze parti.

Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la privacy policy.

Sezione III giurisdizionale centrale di Appello 10/03/2021

In materia di danno all’erario causato dall’omessa realizzazione del programma stabilito per il conseguimento di un finanziamento pubblico, la decorrenza della prescrizione si considera avuto riguardo alla tempistica del programma medesimo. Nel caso esaminato, essendo decorso moltissimo tempo dalla ristrutturazione dell’immobile a ciò destinato, senza alcun utilizzo concreto, l’illecito si considera a carattere permanente: esso, infatti, perdura finchè non si realizzi l’attività prevista.
Fino al completo trasferimento delle funzioni delle Comunità montane, le medesime continuano a svolgere, per il tramite dei loro organi, tutte le attività ordinarie e straordinarie a garanzia della continuità amministrativa.

Documenti di riferimento