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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello 09/01/2020

Nel processo davanti alla Corte dei conti, disciplinato dal d.lgs. n. 174/2016, non è ammessa l’azione negatoria della responsabilità amministrativa. Infatti, quest’ultima non è annoverabile nei c.d. giudizi ad istanza di parte in assenza di una disposizione normativa che riconosca detta azione. In proposito, è stata annullata la sentenza di primo grado che, ammettendo la predetta azione negatoria tra i giudizi ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c., aveva esaminato nel merito la fattispecie del caso concreto concernente il recupero delle somme dovute all’amministrazione da docente universitario che aveva svolto incarichi non previamente autorizzati (art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001) tramite effettuazione di ritenuta sugli emolumenti retributivi corrisposti al medesimo.

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