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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello 04/03/2021

Lo svolgimento fittizio di attività imprenditoriali, oggetto di finanziamento indebitamente conseguito, comporta la sussistenza del c.d. doloso occultamento del danno (art. 1, co. 2, l. n. 20/1994). In tale ipotesi, la prescrizione dell’azione per responsabilità amministrativa decorre dalla conoscenza dell’illecito nei suoi elementi costitutivi, vale a dire dalla trasmissione alla Procura regionale degli atti dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, sussiste responsabilità amministrativa in capo a chi riveste un ruolo di controllo nel contesto organizzativo, in caso di omessa vigilanza sul corretto svolgimento delle attività finanziate con risorse pubbliche.

Documenti di riferimento