Sezione III giurisdizionale centrale di Appello
31/03/2020
Sentenza n. 66/2020
L’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, con la formulazione dell’art. 51, 7° comma c.g.c. e con l’abrogazione dell’art. 7 della L.n.97/2001, non ha fatto venir meno il limite della proponibilità dell’azione risarcitoria per danno d’immagine previsto dall’art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/2009 per i soli i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.
Da nessuna norma di delega, né dai lavori preparatori, né dalla relazione illustrativa del d.lgs n.174/2016 si ricava, infatti, che il legislatore abbia voluto innovare la disciplina del danno d’immagine di cui all’art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/2009.
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