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Presidente: 

Presidente Aggiunto: Giuseppina MAIO

Dirigente: Luciana TROCCOLI

Indirizzo: Via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma

Segreteria: 06.38763344

Responsabilità: 06.38763112/2897

Pensionistica: 06.38763595/3405

Pubblicazioni: 06.38762607/3252

Email: segr.iii.sezione.giur.centrale.appello@corteconti.it

PEC: sezione.terza.appello.resp@corteconticert.it

PEC: sezione.terza.appello.pens@corteconticert.it

PEC: sezione.terza.appello.conti@corteconticert.it

Notizie

Documenti

Sezione III giurisdizionale centrale di Appello18/03/2021

Sentenza n. 117/2021

Il giudizio in grado d’appello non costituisce un c.d. novum iudicium bensì una revisio prioris instantiae rispetto al precedente giudizio (cfr. art. 190 c.g.c.). L’appellante ha pertanto l’onere di indicare, a pena d’inammissibilità, i punti della decisione impugnata contestati, non potendo limitarsi a riproporre in appello le argomentazioni e deduzioni esposte in primo grado. Sul fondamento della “colpa grave”, in particolare, l’onere probatorio del requirente avrebbe dovuto riguardare lo scostamento dai canoni di buona amministrazione nonchè l’esigibilità in concreto del comportamento dovuto in relazione alla situazione di fatto.

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello10/03/2021

Sentenza n. 79/2021

In materia di danno all’erario causato dall’omessa realizzazione del programma stabilito per il conseguimento di un finanziamento pubblico, la decorrenza della prescrizione si considera avuto riguardo alla tempistica del programma medesimo. Nel caso esaminato, essendo decorso moltissimo tempo dalla ristrutturazione dell’immobile a ciò destinato, senza alcun utilizzo concreto, l’illecito si considera a carattere permanente: esso, infatti, perdura finchè non si realizzi l’attività prevista

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Sezione III giurisdizionale centrale di Appello04/03/2021

Sentenza n. 72/2021

Lo svolgimento fittizio di attività imprenditoriali, oggetto di finanziamento indebitamente conseguito, comporta la sussistenza del c.d. doloso occultamento del danno (art. 1, co. 2, l. n. 20/1994). In tale ipotesi, la prescrizione dell’azione per responsabilità amministrativa decorre dalla conoscenza dell’illecito nei suoi elementi costitutivi, vale a dire dalla trasmissione alla Procura regionale degli atti dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, sussiste responsabilità amministrativa in capo a chi riveste un ruolo di controllo nel contesto organizzativo, in caso di omessa vigilanza sul corretto svolgimento delle attività finanziate con risorse pubbliche.

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