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08/06/2021
Sezione delle Autonomie

“Il percorso volto al riconoscimento di un livello di autonomia differenziato alle Regioni, che intendano assumere più ampi spazi di governo negli ambiti che non siano di esclusiva competenza dello Stato, si fonda sul principio di “sussidiarietà”, nella prospettiva che l’ente più “vicino” alla popolazione, sia in grado di meglio soddisfarne le esigenze. L’attribuzione di ulteriori funzioni e competenze dovrebbe, pertanto, essere riconosciuta alle Regioni laddove si dimostrino in grado di esercitarle meglio rispetto all’attuale livello di efficienza operativa dello Stato”.

Sono questi i presupposti a partire dai quali la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti sviluppa le proprie valutazioni in sede di audizione sull’attuazione dell’autonomia differenziata (art. 116, terzo comma, Cost.) presso la specifica Commissione parlamentare di studio.

In particolare, la Corte osserva che nell’ambito dell’autonomia differenziata un primo tema rilevante, è quello dell’effettiva capacità della contabilità degli enti decentrati di rappresentare in modo chiaro e trasparente gli esiti della gestione, per una lettura del funzionamento complessivo del sistema che ha potenziato l’autonomia finanziaria e la responsabilità fiscale di Regioni ed Enti Locali. 

Infatti, il conferimento di maggiori livelli di autonomia “amplia la necessità che gli amministratori diano conto di come questi poteri e le correlate risorse siano utilizzati e dei risultati conseguiti e comporta, altresì, l’adozione di idonei strumenti di monitoraggio e di rendicontazione”.

Per la magistratura contabile, è esigenza primaria assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi e l’omogeneità dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. 

“Nel rapporto tra principio dell’equilibrio del bilancio e tutela dei diritti costituzionali” - rammenta, infatti, la Sezione delle Autonomie - la Corte costituzionale ha precisato l’ordine di priorità ritenendo necessario, dapprima individuare gli interventi di attuazione dei diritti, di seguito, e di conseguenza, decidere la composizione del bilancio (sentenza n. 275 del 2016). “Assumendo questa prospettiva, ferma restando l’auspicabile invarianza degli effetti finanziari” -  conclude la Corte – “gli oneri derivanti dall’approvazione della nuova legge potrebbero essere finanziati – qualora eccedenti le coperture attuali – attraverso la rimodulazione della spesa o, eventualmente, per il tramite di nuove entrate”.