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Sezione giurisdizionale di Appello per la regione siciliana 25/08/2021

In materia di configurabilità del danno all’immagine, (..) nella diffusione della notizia attraverso il web, il parametro su cui riscontrare il discredito recato alla pubblica amministrazione è correlato non solo alla conoscenza effettiva della notizia da parte di potenziali interessati (sotto il profilo strettamente processuale ciò condurrebbe ad una evidente probatio diabolica), ma alla potenziale conoscibilità della notizia al di fuori degli ambiti temporale e geografico su richiamati.
Quindi (…) il Collegio osserva che, purché siano stati rispettati i parametri elaborati in tema di diritto di cronaca dalla giurisprudenza (rilevanza sociale dell’argomento, informazione rispondente alla verità obiettiva, uso di espressioni corrette in relazione ai correnti livelli di “decenza espressiva”), in presenza di una diffusione di notizia su testate giornalistiche on line (ma anche su forum e/o blog) la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone e, quindi, del clamor fori, è da ritenersi presunta (cfr. Cass. Sez. V sent. n. 16262/2008) qualora il messaggio diffamatorio sia “inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno”.

(…) L’art. 322 quater c.p. e la relativa previsione di riparazione pecuniaria è previsione di natura diversa e non sovrapponibile a quella legittimata nel giudizio contabile, e che introduce nell’ordinamento una forma di riparazione del danno diversa e autonoma rispetto al risarcimento del danno all’immagine. E ciò non tanto e non soltanto perché la norma penale lascia “impregiudicato il diritto al risarcimento del danno” - declinabile nella giurisdizione ordinaria indipendentemente dalla costituzione di parte civile - quanto piuttosto in considerazione dell’assunto che nel giudizio contabile il fine perseguito è il ripristino del danno sofferto dalla Pubblica amministrazione nei limiti imputabili all’autore dell’illecito.
(…) Da cui l’assoluta autonomia delle azioni penale riparatoria e contabile risarcitoria, e la non sovrapponibilità delle stesse, neanche in termini di importi sanzionati, anche, e non soltanto, in considerazione che nel giudizio contabile in esame viene in rilevo il più complesso profilo del danno all’immagine che travalica gli stretti termini del c.d. prezzo del reato.
(La Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, nel confermare le statuizioni della sentenza del Giudice di prime cure, ha condannato, sebbene con una diversa determinazione del quantum, al risarcimento del danno all’immagine subito dall'Ente locale per effetto della divulgazione su testate giornalistiche on line della notizia che due dipendenti, titolari di posizioni apicali, erano stati sottoposti ad applicazione della pena su richiesta delle parti e alla misura della riparazione pecuniaria ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e 322 quater c.p., per i reati di cui agli artt. 319, 321 e 353 comma 2 c.p.).

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