Il sito web della Corte dei conti utilizza i cookie per migliorare i servizi e per fini statistici. Proseguendo la navigazione si accetta di ricevere i cookie. Se non si desidera riceverli si possono modificare le impostazioni del browser, ma alcuni servizi potrebbero non funzionare correttamente.

Informativa estesa sui cookie

Sezione Controllo Regione Lazio 23/02/2021

Il CAL del Lazio ha trasmesso alla Sezione una richiesta di parere, presentata dalla Sindaca del Comune di Roma Capitale, avente ad oggetto la possibilità, da parte di un ente locale, di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, la legittimità dei debiti fuori bilancio originati da sentenze sfavorevoli emesse nei confronti di una società in house strumentale quali debiti da sentenza esecutiva (art. 194, comma 1, lett. a) ovvero da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 (art. 194, comma 1, lett. e) TUEL.
Il Collegio, dichiarata l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, si pronuncia nel senso di escludere, in tali ipotesi, il ricorso alle procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio dell’ente locale di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) alla luce, in particolare, dell’alterità soggettiva tra una P.A. e un proprio ente in house e delle regole ordinarie dell’autonomia patrimoniale e della limitazione di responsabilità che governano i rapporti tra società di capitali a partecipazioni pubblica ed enti soci.
Il sostegno finanziario, erogato da un ente locale ad un organismo partecipato per far fronte agli oneri da contenzioso di quest’ultimo, appare inquadrabile nella diversa fattispecie dell’accollo di debiti altrui che l’ente pubblico, pur non essendovi obbligato, potrebbe, in astratto, decidere di deliberare, in via contrattuale, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali, previa valutazione di sostenibilità finanziaria dell’operazione, razionalità economica e rigorosa motivazione delle specifiche e concrete ragioni di interesse pubblico (non riducibili alla sola tutela delle ragioni creditorie) tali da giustificare la perdita del beneficio della limitazione legale della propria responsabilità patrimoniale.

Documenti di riferimento