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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 19/10/2019

L’elezione di domicilio costituisce un atto ontologicamente distinto dalla procura alle liti e perciò conserva la sua validità in ogni stato e grado del giudizio a meno che non risulti limitata espressamente, o collegata strettamente ad un dato grado o fase del giudizio stesso.
Nel giudizio contabile, diversamente da quello penale, l’accertamento del nesso di causalità tra l’omissione di una condotta dovuta e l’evento dannoso va valutato in termini probabilistici secondo il principio del “più probabile che non”.
L’osservanza delle linee guida non esclude la responsabilità del sanitario, restando impregiudicata la discrezionalità del giudice nel valutare la conformità della condotta tenuta alla specificità del caso concreto.
La responsabilità medica rientra in un’ipotesi di responsabilità contrattuale, che trova fondamento nel “contatto sociale” tra sanitario e paziente, con conseguente inversione dell’onere della prova, posto in capo al danneggiante, circa l’insussistenza di condotta imputabile.

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