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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 12/10/2021

L’onere di documentare non solo l’entità della spesa, ma anche il suo collegamento agli interessi del terzo al quale si chiede il rimborso (nella fattispecie, l’inerenza della spesa alle funzioni dell’amministrazione pubblica rimborsante) costituisce un principio immanente dell’ordinamento giuridico.

Sono affetti da evidente violazione di legge i rimborsi spese non inerenti le finalità istituzionali in senso stretto dei Gruppi consiliari, cui non possono ricondursi generiche finalità “politiche” dei partiti sottesi a tali Gruppi ed in specie spese di ristorazione a favore di un numero elevato di persone senza alcun comprovato riferimento a motivazioni istituzionali (nella fattispecie, la spesa di ristorazione è stata ritenuta illegittima mancando ogni documentazione comprovante l’inerenza all’attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale o la qualificazione di “spesa di rappresentanza”, non essendo documentata l’identità dei partecipanti al convito, la funzione rappresentativa degli ospiti, la finalità degli incontri). 

In tema di azione per responsabilità amministrativa, la contestazione del danno pro quota implica come titolo di responsabilità la colpa grave, essendo tale contestazione incompatibile con una responsabilità a titolo di dolo, il quale, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20/1994, imporrebbe una domanda di condanna in solido.  

La gravità della colpa va commisurata non alla generica diligenza del comune cittadino, ma ai doveri di diligenza incombenti in relazione all’incarico svolto dal pubblico funzionario. 

L’onere di documentare all’amministrazione rimborsante – oltre all’importo delle spese sostenute – anche la loro riconducibilità ad attività di interesse pubblico (ad esempio missioni, svolgimento di attività privata beneficiata di contributo, attività istituzionali ed altre rimborsabili a pié di lista etc.) è di notoria ed immediata evidenza per qualsiasi funzionario o amministratore anche di minima avvedutezza, e tanto più lo è per un soggetto che svolge le alte funzioni di Consigliere regionale, nel momento in cui chiede rimborsi a carico della collettività; deve quindi essere imputata a colpa grave, e non lieve, la presentazione di una domanda di rimborso e la relativa percezione di pubblico denaro in assenza di qualsivoglia documentazione a sostegno della stessa, in specie la documentazione comprovante la strumentalità di tale spesa ad una attività di interesse dell’amministrazione regionale (del Gruppo consiliare).

Documenti di riferimento