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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 12/03/2021

Non sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di ottemperanza a sentenza in materia di responsabilità – in particolare, per la parte in cui, a seguito della reiezione della domanda, sono state liquidate in favore del ricorrente le spese processuali - poiché in difetto di una disciplina ad hoc e in forza dell’impossibilità di addivenire ad un’interpretazione estensiva o analogica delle diverse disposizioni, dettate per i giudizi pensionistici e ad istanza di parte e per il recupero del credito erariale, si deve necessariamente applicare la disciplina generale di cui agli artt. 112 e segg. del D. lgs. n. 104/2010, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di ottemperanza di tutte le sentenze passate in giudicato e di tutti gli ulteriori provvedimenti equiparati, pronunciati dai giudici speciali, qualora, come nel caso in esame, non risulti previsto specificamente il rimedio dell’ottemperanza per le loro decisioni.

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