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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 16/04/2021

Decreto 16 aprile 2021, n. 3.


1.    L’art. 248, comma 5, del Tuel, nel testo attualmente vigente, prevede una fattispecie astratta tipizzata di responsabilità sanzionatoria (c.d. pura) da dissesto, connotata quale autonoma non solo sul terreno sostanziale, ma anche sotto il profilo procedurale, non essendo più previsto, diversamente dal testo originario della disposizione, un rapporto di necessaria pregiudizialità tra una previa sentenza di condanna per ordinaria responsabilità amministrativa da danno all’erario e un successivo giudizio per responsabilità sanzionatoria da dissesto.
2.    È ammissibile il ricorso al rito di cui all’art. 133 c.g.c. per l’accertamento dell’illecito ex art. 248, comma 5, primo periodo (da cui discendono ex lege le sanzioni interdittive ivi previste) e la conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria a norma dell’ultimo periodo della medesima norma.
3.    In tema di responsabilità da “dissesto” ex articolo 248 Tuel, il dies a quo della prescrizione va individuato nella data della dichiarazione del dissesto finanziario ex art. 246 del Tuel, che costituisce “evento” (in ragione della sua intraneità rispetto al bene tutelato) conseguenza della condotta tipizzata dell’aver contribuito alla sua determinazione, in assenza del quale la Procura regionale non potrebbe esercitare l’azione.
4.    L’illecito di cui all’articolo 248 Tuel è normativamente descritto attraverso il riferimento alla condotta (“l’aver contribuito con condotte …. sia omissive che commissive”), all’evento (il “verificarsi del dissesto finanziario”), all’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e alle correlate sanzioni pecuniarie, direttamente oggetto di pronunzia di condanna, oltre che interdittive, discendenti ex lege ma necessitanti di previa pronuncia dichiarativa giudiziale.
5.    L’espressione normativa contenuta nel novellato art. 248, comma 5, del Tuel, nella misura in cui assoggetta a sanzione l’“aver contribuito con condotte…sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario”, descrive sostanzialmente la condotta contra ius e il relativo apporto causale minimo, ai fini della ricostruzione di detta peculiare forma di responsabilità e dunque dell’irrogazione delle relative sanzioni.
6.    Sussiste l’elemento soggettivo dell’illecito di cui all’articolo 248, comma 5, Tuel, quanto meno nella forma della colpa grave, in presenza di ripetuti pareri rilasciati dagli organi tecnici dell’ente su questioni di notevole rilevanza di ordine finanziario e con riguardo a numerosi documenti contabili approvati, risultando indubbia la piena consapevolezza della lesività delle condotte, le cui conseguenze sono state sistematicamente rappresentate sia dal responsabile del servizio finanziario che dall’organo di revisione.
7.    In tema di responsabilità “da dissesto” ex articolo 248, comma 5, Tuel, assume rilievo causale, quantomeno “agevolativo”, il sistematico appostamento tra le poste attive del bilancio, con quanto consegue in ordine agli equilibri del medesimo e alla situazione di cassa, di entrate straordinarie (in specie, quelle cospicue da alienazione di immobili) già dimostratesi solo virtuali in precedenti esercizi, condotta assunta pur in pendenza di pregresse e perduranti sofferenze di cassa.

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