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Struttura di supporto alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale

Accesso: Via A. Baiamonti, 25
Collocazione: Piano 4
Telefono: 0638763382 - 0638763223

E-MAIL
sezioni.riunite.sede.giur@corteconti.it

PEC
sezioni.riunite.sede.giur@corteconticert.it

 

Introduzione

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei due Presidenti di coordinamento, rappresentano l’organo di vertice del potere giudiziario contabile, assicurando l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e delle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono in composizione ordinaria o in speciale composizione, in funzione della tipologia di giudizio introdotto.

Giudizi sui quali le Sezioni riunite decidono in composizione ordinaria:

SR/CC Ricorso su conflitti di competenza territoriale
SR/QM/SEZ Questione di massima deferita dalle Sezioni giurisdizionali d’appello
SR/QM/MD Questione di massima deferita dalle Sezioni giurisdizionali d’appello per motivato dissenso
SR/QM/PRES Questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti
SR/QM/PROC Questione di massima deferita dal Procuratore
SR/RC Ricorso sul regolamento di competenza
SR/RCS Ricorso sul regolamento di competenza avverso provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo

Giudizi sui quali le Sezioni riunite decidono in speciale composizione:

SR/EL Ricorso in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al fondo di rotazione
SR/RIS Ricorso in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT
SR/FLIR Ricorso in materia di certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche
SR/RGC Ricorso in materia di rendiconti dei Gruppi consiliari regionali
SR/DELC Ricorso in materia di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo
SR/LEX Ricorso nelle materie ulteriori ad esse attribuite dalla legge

Soggetti proponenti

Legittimati a proporre giudizi innanzi alle Sezioni riunite sono:

 - per i giudizi in composizione ordinaria:

  • il Presidente della Corte dei conti e il Procuratore generale, per il deferimento di questioni di massima o di diritto ai sensi dell’art. 114 c.g.c.;
  • le Sezioni giurisdizionali Centrali di Appello, sempre per il deferimento di questioni di massima ai sensi dell’art. 114 c.g.c.;
  • Il Pubblico Ministero contabile e le parti costituite in un giudizio, nel quale sia stata disposta la sospensione ai sensi dell’art. 106 c.g.c., per la proposizione del regolamento di competenza ai sensi dell’art. 119 c.g.c.;
  • il giudice territorialmente adito, in caso di conflitti di competenza territoriale ai sensi dell’art. 118 c.g.c.;

 - per i giudizi in speciale composizione:

  • gli Enti territoriali, in caso di ricorso in materia di piani di riequilibrio e ammissione al Fondo di rotazione ai sensi dell’art. 11 comma 6, lett. a), c.g.c.;
  • i soggetti compresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel ricorso in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT ai sensi dell’art. 11 comma 6, lett. b), c.g.c.;
  • i Gruppi consiliari regionali, nel ricorso in materia di rendiconti ai sensi dell’art. 11 comma 6, lett. d), c.g.c.;
  • le Regioni e gli Enti territoriali in caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, nel ricorso in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 11 comma 6, lett. e), c.g.c.;
  • tutti i soggetti che pur non avendo partecipato al procedimento per le pronunce delle Sezioni regionali di controllo vantano un interesse concreto ed attuale alla rimozione dei relativi accertamenti;
  • i soggetti interessati dagli atti relativi alla certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche e tutti quelli espressamente legittimati da specifiche norme di legge (art. 11 comma 6, lett. c) e f), c.g.c.).

Si ricorda che gli avvocati devono essere abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori.

Come presentare un ricorso

Il deposito cartaceo di atti e documenti, già sospeso ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138/2020, è stato definitivamente soppresso dal decreto n. 126 del 24 maggio 2022, con efficacia dal 1° settembre 2022. A partire dalla stessa data è consentito il deposito di atti e documenti online, attraverso il servizio "Deposito Atti e Documenti” (DAeD), presente all’interno del sito internet istituzionale al seguente collegamento Giurisdizione – SIRECO – FOL (Fascicolo On Line) - DAeD. Nelle more della completa attuazione delle nuove funzionalità, gli atti introduttivi dei giudizi dovranno essere inviati alla Struttura di supporto alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata: sezioni.riunite.sede.giur@corteconticert.it.

Si indica il link relativo al Decreto Presidenziale n. 126 del 24 maggio 2022: Decreto presidenziale n. 126/2022.

Istruzioni operative per il deposito dei ricorsi

Il ricorso firmato digitalmente dovrà essere DEPOSITATO via PEC, unitamente all’indice degli allegati, sottoscritto digitalmente e corredato da ricevuta di versamento degli importi indicati per l’imposta di bollo, che dovrà avvenire mediante modello F23, come da indicazioni reperibili al link istituzionale Pagamento Diritti di copia e imposta di bollo atti giudiziari.

Di seguito il riepilogo degli importi:

   a.  € 1,55 codice ufficio o ente VAE sub codice 01, codice territoriale H501, codice tributo 456T
   b.  € 16,00 ogni 4 pagine + € 16,00 per la delega
   c.  € 16,00 per l’istanza di fissazione di udienza (in alternativa a piè di pagina del ricorso medesimo)

Oggetto del messaggio PEC: Corte dei conti Sezioni riunite sede giurisdizionale – Parte/i - tipologia di ricorso.

Ciascun messaggio PEC non può avere dimensioni superiori a 30Mb. Nel caso in cui il singolo messaggio PEC ecceda il limite di 30Mb, è consentito l'invio di più messaggi, i quali andranno numerati con ordine sequenziale e dovranno recare nell’oggetto il riferimento al numero complessivo e all’ordine dell’invio (es. 1 di 3, 2 di 3, ecc.).

Per ogni ricorso DEPOSITATO via PEC è necessario creare un messaggio che contenga:

  • i relativi allegati (ove esistenti);
  • un Indice atti e documenti /Foliario, firmato digitalmente.

Ogni atto, compresa la procura alle liti, nativo digitale o scansione di originale analogico, dovrà essere firmato digitalmente. Nel caso di scansione dell’originale analogico se ne dovrà attestare la conformità all’originale ai sensi del CAD, Codice dell’amministrazione digitale. L’attestazione dovrà essere sottoscritta digitalmente e potrà essere contenuta in calce all’atto di cui si attesta la conformità oppure in un separato atto allegato alla stessa PEC.

Ogni singolo documento allegato all’atto principale dovrà consistere in un file nominato e numerato in modo progressivo, come riportato nell’Indice atti e documenti/Foliario allegato (il file dovrà avere una denominazione uguale o simile a quella contenuta nell’indice depositato per consentirne l’agevole identificazione). N.B.: Occorre verificare che la lunghezza del percorso, incluso il nome del file, non superi i 100 caratteri e non contenga: PARENTESI, APOSTROFI, VIRGOLE, CARATTERI SPECIALI.

Si ricorda che la sottoscrizione digitale andrà apposta su tutti gli atti che si firmerebbero nell’ambito di un deposito cartaceo; pertanto, non sarà necessario sottoscrivere i documenti contenuti nell’indice degli allegati. Parimenti non dovrà essere sottoscritta la documentazione relativa al versamento dell’imposta di bollo, salvo che non si tratti di scansione di originale analogico per la quale è necessaria un’attestazione di conformità all’originale ai sensi del CAD, Codice dell’amministrazione digitale, sottoscritta digitalmente.

Deposito di atti e documenti in giudizi già iscritti a ruolo

Il fascicolo processuale è consultabile all’interno del sito web istituzionale con la funzionalità "consultazione Fascicolo On Line (FOL)” - https://www.corteconti.it/HOME/Servizi e accedendo all’area Giurisdizione – SIRECO – FOL (Fascicolo On Line) - DAeD.

L’accesso al servizio consente la visualizzazione e l'estrazione di copia dei documenti informatici contenuti nei fascicoli di causa.

Per i giudizi che risultano già iscritti a ruolo è possibile il deposito online degli atti e dei documenti, attraverso il servizio "Deposito Atti e Documenti” (DAeD), con il quale si abiliteranno le funzionalità dedicate al deposito, nonché la visualizzazione degli atti e documenti inviati o lavorati in precedenza (come ricordato con il Decreto Presidenziale n. 126 del 24 maggio 2022 è stato soppresso l’obbligo del deposito cartaceo di atti e documenti).

L’accesso ai servizi FOL e DAeD avviene esclusivamente mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), associato al codice fiscale della parte o dell’avvocato presente nel fascicolo processuale. I manuali utente dei servizi sono disponibili alla seguente pagina internet Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione - IN VIGORE DAL 1/9/2022.