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Francesco Staderini

Laureato in giurisprudenza a Firenze nel 1955, ha frequentato il corso di specializzazione in scienze amministrative presso l'Università di Bologna nell’anno accademico 1959/1960 ed ha vinto i concorsi per le carriere direttive presso i Ministeri delle poste, delle finanze e dell’interno nel 1956.

Nel 1963 ha vinto il concorso a referendario della Corte dei conti. Nei primi anni di servizio ha svolto le funzioni di sostituto Procuratore generale e di magistrato addetto agli uffici centrali e periferici.

Promosso consigliere nel 1976, entrò a far parte della Commissione di Controllo sull’Amministrazione della Regione Emilia-Romagna e, dal 1982, della Delegazione regionale per la Regione Toscana per dodici anni.

Venne promosso nel 1995 Presidente di Sezione della Sezione giurisdizionale del Friuli-Venezia Giulia e poi della Sezione giurisdizionale della Toscana, sino al 2000, anno della nomina a Presidente della Corte dei conti. Il 25 maggio 1971 aveva conseguito all’unanimità dei voti la libera docenza in istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Ha svolto incarichi di insegnamento nell’Università di Firenze (diritto degli enti locali) e Bologna (corso integrativo di diritto costituzionale). E’ stato autore di numerosissime pubblicazioni su vari temi di diritto pubblico.

Nominato Presidente della Corte dei conti il 29 agosto 2000 ha lasciato l’incarico il 6 febbraio 2007 per raggiunti limiti d’età.

 

Dal discorso d’insediamento del 25 ottobre 2000: “La riforma della Corte dei conti, consacrata (dopo una serie di interventi legislativi d'urgenza) nelle leggi n. 19 e n. 20 del 1994 e, poi, perfezionata nel 1996, è in assoluta coerenza sistemica con questo disegno. Ed invero: un'amministrazione più snella e tempestiva è stata, innanzitutto, alla base della disposta riduzione dell'ambito di incidenza del controllo preventivo, mentre l'introduzione di un successivo e generalizzato controllo sulla gestione ha avuto proprio la sua principale giustificazione nella esigenza di assicurare una maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; la riforma della giurisdizione, infine, ha completato il disegno riformatore, compensando il ridimensionamento del controllo preventivo con il potenziamento della giurisdizione di responsabilità, in una nuova configurazione che privilegia il ruolo di prevenzione della malamministrazione su quello meramente risarcitorio.”