Presidente della Corte dei conti
19/10/2024
Congresso
Secondo Congresso nazionale dei giudici amministrativi italiani
I 50 anni di funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali
Guido Carlino - Presidente Corte dei conti
Roma - 18 e 19 ottobre 2024
Porgo un caloroso saluto ai colleghi della magistratura amministrativa e a tutti i presenti.
Ringrazio il Presidente del Consiglio di Stato per avermi invitato a partecipare a questo importante evento, che può certamente annoverarsi tra gli strumenti di dialogo tra le magistrature e che contribuisce a rafforzare una cultura comune della giurisdizione, valorizzando al massimo grado il disegno costituzionale che prevede una pluralità di giurisdizioni nel quadro dell’armonizzazione della funzione giudiziaria, in osservanza degli articoli 24 e 111 della Costituzione.
Proprio sull’art. 24 Cost. deve fondarsi la consapevolezza di ciascun magistrato di appartenere a un comune sistema giudiziario. Il riparto tra giurisdizioni va, infatti, interpretato nell’ottica della garanzia dell’effettività della tutela, anziché nella sola prospettiva dell’appartenenza della questione all’uno o all’altro ordine di giudici.
Mi preme ricordare, anche in questa occasione, che le nostre magistrature traggono origine comune nel sistema repubblicano dal principio del pluralismo delle giurisdizioni, cui si accompagnano strettamente i principi di indipendenza e di autonomia delle magistrature stesse.
Il pluralismo permea la nostra Costituzione, sia nella sua accezione sociale, sia in quella istituzionale.
Ampio e complesso fu, infatti, il dibattito in Assemblea costituente, ma, alla fine, la scelta della Costituzione del 1948 fu quella della pluralità degli ordini di giurisdizione.
Tale scelta, alla luce dell’attuale livello di specializzazione e complessità che contraddistingue il contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi e contabili, si è dimostrata nel tempo non soltanto necessaria ma anche lungimirante.
Altrettanto opportuna apparve ai Costituenti l’istituzione su base regionale di organi di giustizia amministrativa di primo grado (art. 125 Cost.), che ha trovato piena attuazione nel 1971, con l’articolazione sul territorio dei Tribunali amministrativi regionali.
L’istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, con competenza generale in materia di contabilità pubblica e di pensioni, si è realizzata nei primi anni del 1990.
La principale ragion d’essere della presenza nelle Regioni dei giudici amministrativi e contabili trovava giustificazione, e lo si evince dai lavori preparatori, non solo nella necessità di conferire maggiore efficienza all’attività giurisdizionale ma anche in funzione di maggiore garanzia per i cittadini, che potevano così contare su un giudice e un avvocato molto più vicini ai loro luoghi di residenza, con minori spese da affrontare.
In sostanza, si intese introdurre un elemento di più ampia democrazia nella giurisdizione.
Mi pare che le esigenze manifestate in sede di approvazione delle leggi che istituirono i TAR e le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti siano quanto mai attuali nel contesto odierno, a fronte della crescente richiesta di giustizia dei cittadini, cui va garantita l’effettiva tutela del diritto di difesa, mediante l’organizzazione di un sistema giudiziario che tenga conto dell’evoluzione dell’ordinamento della Repubblica, come evincibile dalla Parte II, Titolo V, della Costituzione.
L’avvicinamento della giustizia contabile e amministrativa ai cittadini, ampliando le possibilità stesse di tutela, influisce sulla percezione dei diritti e dei doveri, oltre a consentire una maggiore attenzione alle esigenze di giustizia che spesso risentono delle peculiarità dei territori.
Questa breve digressione mi permette di aggiungere come tanti siano i temi che accomunano i magistrati amministrativi e contabili, dall’ordinamento giudiziario, alle questioni dell’autonomia e dell’indipendenza, queste ultime particolarmente sentite.
Si attende ancora per la Corte dei conti, da un lato, il completamento del processo di riforma dell’organo di autogoverno (istituito con carattere di provvisorietà dall’art. 10 della legge 13 aprile del 1988, n. 117); dall’altro, l’adozione di una più completa disciplina normativa dello status del magistrato contabile.
Purtroppo, la esiguità delle disposizioni su tale argomento, molte delle quali risalenti a tempi remoti, ha dato luogo a una copiosa adozione di fonti normative di rango secondario, adottate, sotto forma di regolamento, dal Consiglio di presidenza.
Si pone al riguardo il problema del rispetto dell’art. 108 della Costituzione, che introduce una riserva di legge in materia. É vero che spesso è stato ritenuto che nella materia in questione la riserva non sia assoluta e che possa esservi una certa flessibilità, ma è altrettanto vero che numerose disposizioni incidono su aspetti garantiti dalla Costituzione.
Emerge, infine, in tutta evidenza la necessità di intervenire sul sistema disciplinare, che costituisce un caposaldo dell’indipendenza interna della magistratura, introducendo, oltre alla tipizzazione degli illeciti, piene garanzie processuali, revisionando il catalogo delle sanzioni e ammodernando le norme procedurali, anche alla luce dei principi già specificati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Nel concludere, ringrazio ancora una volta l’amico Luigi Maruotti e auguro a tutti buon lavoro.