Presidente della Corte dei conti
14/02/2025
Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2024
Guido Carlino - Presidente Corte dei conti
Aula delle Sezioni riunite - Roma - 13 febbraio 2024
Signor Presidente della Repubblica,
a nome di tutta la Corte dei conti e mio personale, desidero rivolgerLe un deferente saluto e un sentito ringraziamento per il suo costante e autorevole impegno a garanzia dei valori costituzionali, che nello Stato di diritto costituiscono punto di riferimento imprescindibile per la Magistratura e per tutti i pubblici poteri.
Saluto gli illustri rappresentanti delle Istituzioni, in particolare il Presidente della Corte costituzionale, a cui rivolgo i miei più sinceri auguri per l’alto incarico di recente assunto, le Autorità civili, militari e religiose, i colleghi di tutte le Magistrature e i gentili ospiti, che ringrazio per aver accolto l’invito a partecipare all’odierna cerimonia.
Porgo, inoltre, il mio saluto al Presidente del Consiglio nazionale forense e ai rappresentanti dell’Avvocatura pubblica e del libero foro, nonché ai componenti del Consiglio di Presidenza, ai colleghi e al personale amministrativo.
Apriamo l’anno giudiziario della Corte dei conti, consapevoli del ruolo centrale che la magistratura contabile riveste nel sistema costituzionale e nell’ordinamento della Repubblica.
Alla tutela del patrimonio collettivo e delle risorse finanziarie pubbliche sono infatti preordinate le diverse funzioni attribuite alla nostra magistratura.
La Corte dei conti, nel proteggere e custodire i beni comuni, coinvolge ogni cittadino, ogni amministrazione e ogni responsabile della res publica in un progetto più grande: quello di costruire insieme un Paese più giusto, equo e trasparente.
In un contesto caratterizzato da ampi e delicati confronti politico-economici a livello globale e interno, l’incerta evoluzione del quadro macroeconomico e l’incalzare di emergenze geopolitiche richiamano la necessità di rispondere, con tempestività, alle sfide sul fronte dell’economia e della gestione dei conti pubblici.
In coerenza con gli impegni assunti a livello europeo, divengono essenziali un sempre più attento utilizzo delle risorse pubbliche e la scelta delle priorità da conseguire, in linea con le esigenze politiche ed economiche, al fine di dare risposte adeguate alle giuste e diversificate istanze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.
Queste esigenze, esposte alle intemperie di una fragile congiuntura economica e sociale, devono trovare un proficuo bilanciamento all’interno di un sentiero molto stretto, rivolto a garantire il percorso di riequilibrio dei conti e un graduale rientro del rapporto debito-Pil.
Siamo tutti chiamati a proseguire, con fermezza, sulla strada dell’efficiente ed efficace attuazione delle riforme e degli investimenti, previsti dai programmi di rilancio dell’economia produttiva e del lavoro post pandemici e, soprattutto, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Ciò consentirà di eliminare ostacoli e intervenire sulle difficoltà strutturali della nostra economia.
A tale risultato contribuisce la Corte dei conti che, con le sue ampie e diversificate funzioni, articolate sul territorio, costituisce una salda rete di protezione per le risorse pubbliche, necessarie anche per garantire i diritti sociali che caratterizzano lo Stato democratico disegnato dalla Costituzione.
La Carta fondamentale riconosce a questa magistratura una posizione centrale nel sistema istituzionale, come garante dell’equilibrio tra diritti, responsabilità e risorse, custode della legalità, nonché promotrice di una cultura amministrativa improntata all’efficienza, alla trasparenza e alla responsabilità. Questi alti compiti ci richiamano ogni giorno a un impegno, che è al contempo giuridico ed etico, al servizio della collettività.
La Corte dei conti è il cuore della legalità finanziaria; essa vigila sulla puntuale destinazione delle risorse pubbliche e su chi ha la responsabilità di amministrarle. Si tratta di un ruolo cruciale per la democrazia, ampiamente delineato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce.
Il Costituente ha avvalorato, invero, un modello istituzionale unico, nella perfetta interazione tra le funzioni di controllo e di giurisdizione, volte non solo a intercettare, con prevalente finalità reintegratoria, le condotte illecite dannose, ma anche a realizzare un’efficace azione di prevenzione generale dell’illecito erariale, a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa e della sana gestione delle risorse pubbliche.
È una scelta che si è dimostrata nel tempo necessaria e, soprattutto, lungimirante alla luce dell’attuale livello di specializzazione e complessità, che contraddistingue il contesto normativo in cui si muovono anche i magistrati contabili.
Le fondamentali funzioni affidate alla Corte, poste al servizio dei cittadini, alimentano sia la sicurezza nel presente che la fiducia nel futuro e necessitano dell’indipendenza e dell’autonomia di una magistratura contabile, soggetta esclusivamente alla legge e ispirata al principio di leale collaborazione con tutti gli altri organi della Repubblica.
Contribuire a garantire la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche per il bene comune è la missione assegnata dalla Carta fondamentale alla Corte dei conti.
Attraverso il controllo preventivo di legittimità, che stimola processi di autocorrezione e doverose misure di autotutela volte a rimuovere le irregolarità, assicuriamo che il percorso dell’azione amministrativa si muova in piena conformità alla legge.
In particolare, in tale ambito, oltre ventunomila sono stati i complessi provvedimenti delle amministrazioni centrali esaminati nel 2024, di cui circa milleseicento relativi al PNRR. Nonostante l’incremento degli atti pervenuti al controllo, il tempo medio impiegato per il relativo esame è stato pari a circa ventidue giorni, ben al di sotto dei sessanta previsti dalla legge.
Mediante il controllo sulla gestione, che risponde alle esigenze di “prossimità” a tutte le aree dell’azione pubblica, analizziamo il tragitto compiuto, facciamo luce sulle criticità, segnalando profili di diseconomicità e inefficienza, nonché scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi attesi. In tal modo, le amministrazioni sono poste in grado di rimuovere con sollecitudine le disfunzioni rappresentate dalla Corte nei suoi referti, che costituiscono anche una idonea base conoscitiva e propositiva per le autonome scelte del decisore politico.
Nel 2024, le indagini del controllo sulla gestione riguardanti diverse aree strategiche, quali, ad esempio, l’innovazione digitale, gli investimenti infrastrutturali e in ricerca e sviluppo, più profusamente trattate nella relazione scritta, hanno evidenziato la necessità di rafforzare la capacità gestionale e la sinergia tra le amministrazioni.
Anche il controllo concomitante, che ha funzione dichiaratamente acceleratoria degli investimenti pubblici e propulsiva degli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, incoraggia con tempestività percorsi autocorrettivi da parte delle amministrazioni, la cui concreta attuazione viene rimessa alle loro valutazioni discrezionali.
L’attività di monitoraggio in tempo reale ha riguardato considerevoli investimenti destinati, tra l’altro, al rafforzamento di settori strategici per la crescita economica, nonché al superamento dei divari territoriali e dell’emarginazione sociale.
Profili di legittimità, di regolarità amministrativa e contabile, nonché valutazioni proprie del controllo sulla gestione, caratterizzano, a loro volta, il controllo su enti, società partecipate e altri soggetti di differente natura giuridica cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Nell’anno trascorso sono stati trasmessi al Parlamento oltre centosessanta referti.
Il ciclo annuale dei controlli si chiude con il giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato, i cui atti conclusivi evidenziano, oltre ai profili di irregolarità, i progressi registrati, i traguardi raggiunti e le aree che meritano maggiore attenzione ed eventuali miglioramenti.
L’analisi qualificata dei dati finanziari è fondamentale per favorire una lettura completa della finanza pubblica con metodi uniformi di verifica, essenziali per un esame comparato dei bilanci e per valutare rilevanza e attendibilità dei conti pubblici.
Soluzioni per migliorare la trasparenza e l’efficacia dell’azione legislativa sono proposte nelle relazioni quadrimestrali sulle coperture finanziarie e sulla quantificazione degli oneri, che offrono una visione aggiornata del diritto contabile vivente.
Sempre nell’ambito della funzione ausiliaria al Parlamento, la Corte, nelle relazioni semestrali sullo stato di attuazione del PNRR, nelle audizioni e nelle memorie su tematiche chiave, ha offerto il proprio contributo con analisi approfondite delle politiche pubbliche.
Le sinergie tra Sezioni centrali e regionali sono assicurate dal coordinamento dell’attività di controllo, attraverso la programmazione e l’adozione di linee d’indirizzo e pronunce, che favoriscono l’interpretazione e l’applicazione uniforme delle norme su tutto il territorio, nonché la risoluzione dei contrasti ermeneutici tra le Sezioni.
Al fine di garantire indirizzi interpretativi omogenei, sono state adottate delibere di orientamento generale, con particolare riferimento ai controlli da svolgersi sugli atti di costituzione societaria e di acquisto di partecipazioni (art. 5, d.lgs. n. 175 del 2016). Le attività di verifica in tale ambito hanno mantenuto dimensioni rilevanti anche nel 2024, essendo pervenuti al controllo oltre trecento atti di tale tipologia.
È stata intensa l’attività della magistratura contabile nella certificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore pubblico, con esiti in gran parte positivi, pur con osservazioni rivolte alle amministrazioni per un’attuazione corretta e rispettosa dei principi normativi.
La presenza della Corte sul territorio è la bussola che orienta le regioni e gli enti locali verso la rotta migliore, contrastando deviazioni che porterebbero a sprechi o inefficienze.
L’istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti, ormai realizzata da oltre un quarto di secolo, si colloca nel più ampio quadro di riforma della pubblica amministrazione, in linea con il processo di valorizzazione delle autonomie locali, sancito dall’articolo 5 della Costituzione e confermato dalla riforma del Titolo V della stessa.
Ciò ha conferito maggiore rilievo ai controlli attribuiti alle Sezioni regionali e alla funzione di referto nei confronti delle Assemblee legislative delle Regioni.
Questi interventi hanno dato risposta alla crescente richiesta dei cittadini e delle imprese di ottenere servizi più efficienti e hanno avuto il merito di avvicinare la magistratura contabile alle comunità locali, tenendo conto delle peculiarità dei territori, in modo da rendere più incisivo il presidio di garanzia per la legittimità, la trasparenza e l’efficienza dell’azione amministrativa e più tempestive e accessibili le tutele giurisdizionali.
In tale contesto, alla Corte dei conti è attribuito il vaglio sull’equilibrio economico finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli di matrice europea, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Questo modello offre un sistema di garanzie multilivello, volto ad assicurare una gestione finanziaria responsabile e trasparente delle risorse pubbliche, nell’ottica di favorire il pieno sviluppo socioeconomico dei territori.
Un momento fondamentale nell’ambito dei controlli sulla finanza regionale è rappresentato dai giudizi di parifica sui rendiconti generali delle regioni; significativo, inoltre, il ruolo svolto dalla magistratura contabile nella verifica dei bilanci consuntivi degli enti locali, ai sensi dell’art. 148-bis del Tuel. Le deliberazioni rese nel 2024 associate a tale forma di controllo hanno riguardato oltre mille comuni e diciassette enti di secondo livello, estendendosi a più di duemila rendiconti riferiti a differenti annualità.
Oltre duecento sono gli enti locali interessati dalle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis del Tuel), che impegnano la Corte sia in fase di approvazione dei relativi piani, sia nelle successive attività di monitoraggio sulla loro attuazione.
La funzione consultiva è tradizionalmente svolta dalle Sezioni riunite, che si esprimono su schemi di atti normativi o regolamentari, in relazione ai quali occorre, o si ritiene opportuno acquisire, il previo avviso della Corte dei conti.
É da oltre un ventennio che è stata estesa alle regioni e agli enti locali la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica (art. 7, c. 8, legge n. 131 del 2003), fermo restando il necessario carattere della generalità e dell’astrattezza delle problematiche sottoposte al vaglio della magistratura contabile.
Ciò per il noto principio di non interferenza e del divieto di cogestione, il cui ambito deve essere salvaguardato non soltanto in relazione alle funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte, ma anche con riguardo alle funzioni consultive.
Ogni spreco di denaro pubblico è un danno non solo per la Repubblica, ma anche per ogni cittadino che ha il diritto di vedere gestite con onestà e trasparenza le risorse destinate alla collettività.
La funzione giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica rappresenta la sentinella che presidia questo diritto.
Da sempre, infatti, la Corte dei conti vigila non solo per prevenire danni, ma anche per intervenire e responsabilizzare chiunque intacchi, con condotte illecite, l’integrità dell’erario, costituito prevalentemente dalle risorse prelevate dai cittadini.
Il nucleo fondante della giurisdizione contabile è rappresentato dai giudizi sui conti degli agenti contabili, cioè di tutti coloro che, a qualunque titolo, sono chiamati a custodire i beni e i denari pubblici.
Sempre più estesa e capillare è la verifica da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali delle migliaia di conti depositati ogni anno dalla pluralità di agenti delle amministrazioni pubbliche statali e degli enti locali. Di notevole entità sono i dati relativi a tale competenza: soltanto nel 2024 sono stati definiti oltre 44.000 conti giudiziali.
Una parte cospicua di tale attività non è connotata da udienze o da sentenze. Le verifiche, infatti, si svolgono prevalentemente in fase istruttoria grazie alla costante interlocuzione tra la Corte e gli agenti contabili, così consolidando prassi gestionali virtuose. Pertanto, ove il magistrato relatore accerti la regolarità del conto, redige una relazione di discarico, volta all’emissione del relativo decreto. In caso contrario, formula una richiesta di declaratoria di irregolarità e di condanna; solo in quel momento si procede all’iscrizione a ruolo d’udienza.
La giurisdizione della Corte dei conti nell’ambito della responsabilità erariale costituisce un fondamentale strumento di tutela, nell’interesse della collettività e dei singoli, rispetto ai disservizi a danno dei cittadini, alla deviazione di risorse da destinare all’erogazione di servizi pubblici efficienti ovvero all’illecito arricchimento perpetrato a danno dell’erario.
La giurisprudenza continua a evidenziare un ampliamento della casistica connessa all’impiego dei contributi e dei finanziamenti pubblici, di provenienza unionale, statale e regionale; assumono ulteriore rilievo anche le ipotesi di mala gestio di risorse e di beni pubblici.
Le fattispecie di responsabilità sono solitamente molto complesse, coinvolgono numerosi convenuti e richiedono alla Corte la soluzione di svariate questioni, non soltanto giuridiche ma anche tecniche.
Viene in rilievo, altresì, l’esigenza di esaminare procedimenti amministrativi non semplici, i cui esiti sono analizzati in relazione a profili di razionalità ed efficienza, quali limiti alla discrezionalità amministrativa, che non può tramutarsi in arbitrario e irragionevole impiego delle risorse pubbliche.
Né, oltretutto, va trascurato il fatto che la giurisprudenza della Corte, anche in materia di responsabilità, non si limita a statuire sulla posizione dei convenuti, ma più ampiamente assume un valore conformativo per la Pubblica Amministrazione.
Qualunque sia l’esito del processo, infatti, sono indicati comunque canoni di buon andamento e di corretta gestione del denaro pubblico, che dovrebbero ispirare l’operato degli agenti pubblici e costituire parametro di valutazione della condotta dei convenuti nel giudizio contabile.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 340/2001 e n. 378/1998), la responsabilità dei dipendenti pubblici, sia per le condotte dolose che per quelle gravemente colpose, consente di bilanciare il rischio dell’attività amministrativa, ripartendolo tra l’apparato pubblico e i funzionari.
Si tratta di un delicato equilibrio, ribadito di recente dalla Consulta, che ha confermato la necessità di mantenere un sistema di responsabilità coerente con i principi costituzionali. Eventuali modifiche al regime della responsabilità erariale dovrebbero sempre rispettare un approccio misurato, limitando la portata delle esclusioni di responsabilità a contesti straordinari e ben definiti (sent. n. 132/2024).
Va, altresì, osservato che la responsabilità amministrativa e il suo Giudice naturale, che è la Corte dei conti, assicurano al pubblico dipendente un regime speciale che già tiene conto del giusto bilanciamento tra la responsabilità e le esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa attraverso la valutazione, pur in presenza di un danno risarcibile, dei vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata e l’esercizio di un ampio potere riduttivo dell’addebito.
Vanno, quindi, attentamente ponderate le conseguenze di eventuali limitazioni della responsabilità erariale, con riduzione dello spazio della giurisdizione contabile, che condurrebbero l’attività dannosa del pubblico funzionario nel più generale alveo dell’illecito civile, con assoggettamento allo statuto generale della relativa responsabilità, certamente meno attenta alla “fatica” dell’amministrare.
Con l’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile, le Procure della Corte dei conti hanno consolidato il loro ruolo di filtro preventivo, assicurando una rigorosa selezione delle azioni di responsabilità.
Strumenti come l’invito a dedurre, che garantisce il pieno esercizio del diritto di difesa anche nella fase preprocessuale, nonché l’attenta analisi che conduce a un consistente numero di archiviazioni, in assenza di elementi sufficienti a sostenere in giudizio la ricorrenza della responsabilità erariale, consentono di evitare l’esercizio di azioni risarcitorie non adeguatamente fondate.
Nella fase preprocessuale, il Pubblico Ministero, partecipe di una comune cultura della giurisdizione, è tenuto a considerare, con l’imparzialità connessa al suo ruolo di parte pubblica, anche gli elementi favorevoli all’invitato, garantendo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell’azione giudiziaria.
L’equità del processo contabile è assicurata da una solida impostazione garantista che lo caratterizza e dal suo svolgimento nel pieno rispetto dei termini di durata, conformi alle previsioni normative e agli standard europei.
Esula dal processo l’esecuzione delle sentenze di condanna conseguenti al giudizio di responsabilità, rimessa dal legislatore alle stesse amministrazioni danneggiate, che hanno pertanto il dovere di imporre l’effettivo pagamento del debito risarcitorio al dipendente o amministratore.
***
Merita menzione anche l’attività giurisdizionale in materia di pensioni pubbliche che, abbandonata la serialità del passato, riguarda oggi casistiche sempre più complesse, con rilevanti implicazioni per la finanza pubblica e un significativo impatto sociale.
Negli altri giudizi a istanza di parte confluiscono invece variegate esigenze di tutela, che consentono alla giurisprudenza di ampliare il perimetro in termini evolutivi delle “materie di contabilità pubblica” (art. 103, Cost.), confermando così la vis espansiva di tale nozione.
Nel corso del 2024, la Corte dei conti ha ulteriormente rafforzato la sua proiezione internazionale, consolidando il proprio ruolo negli organismi delle Istituzioni Superiori di Controllo (ISC), tra cui EUROSAI e INTOSAI, e partecipando anche ad attività di audit internazionale.
Tali ambiti di cooperazione hanno consentito di affrontare temi di primaria importanza, quali la lotta alla corruzione e il controllo sull’attuazione dei Dispositivi della ripresa e della resilienza dell’Unione europea (RRF), promuovendo un dialogo innovativo e costruttivo.
L’ingresso nel Governing Board di EUROSAI (con il compito di coordinare le relazioni con interlocutori esterni alle ISC) e la presidenza del Comitato permanente dei Procuratori del nuovo organismo internazionale JURISAI (che unisce le ISC dotate di funzioni giurisdizionali) sono traguardi che riconoscono alla Corte un contributo strategico nel rafforzare le capacità istituzionali e promuovere principi di integrità e buona governance.
Il dialogo tra le diverse giurisdizioni nazionali, favorito anche dalla promozione di iniziative convegnistiche e di formazione congiunte, rappresenta una delle colonne portanti del nostro ordinamento costituzionale, ispirato al principio del pluralismo giurisdizionale. Tale interlocuzione, che valorizza l’autonomia e l’indipendenza di ogni magistratura, si rivela essenziale per rafforzare una cultura comune, capace di garantire l’effettività della tutela dei diritti e di rispondere alle complessità dell’ordinamento contemporaneo.
Le Magistrature, seppure differenziate per ambiti di azione, per organizzazione e per specializzazione, sono tutte accomunate dall’obiettivo di tutelare i valori della nostra Costituzione, imprescindibili presupposti di qualunque convivenza civile, attraverso l’esercizio equilibrato delle funzioni di giustizia assegnate a ciascun plesso, nel reciproco rispetto tra le Istituzioni della Repubblica.
È nella condivisione di esperienze, di principi e di obiettivi che si costruisce un sistema giudiziario armonico, orientato alla complementarità delle competenze e alla promozione del bene comune.
Queste considerazioni valgono anche avendo riguardo a un più ampio contesto che vede la rilevanza nel nostro ordinamento di statuizioni europee e internazionali.
Nel corso della carriera professionale del magistrato, la formazione va curata e alimentata dall’esperienza sempre più profonda acquisita con gli anni.
Aspetto tanto più importante per la Corte dei conti, laddove la pluralità e la complementarità delle funzioni richiedono una formazione multidisciplinare, continua e specialistica.
Nell’ottica dell’arricchimento costante della professionalità dei singoli magistrati, nel 2024 la Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini” è stata interessata da rilevanti modifiche sia sotto il profilo strutturale e organizzativo, sia per la tipologia dell’offerta formativa.
La Scuola si occupa non solo della formazione e dell’aggiornamento professionale dei magistrati e del personale dirigenziale e amministrativo, ma anche dell’attività di ricerca scientifica in materia di contabilità pubblica.
La stipula di un protocollo d’intesa con la Scuola Superiore della Magistratura ordinaria ha rafforzato la collaborazione per promuovere e organizzare iniziative formative di interesse comune, con indubbi riflessi sul miglioramento del servizio Giustizia nel suo complesso.
La Corte dei conti ha intrapreso, soprattutto negli ultimi anni, un dialogo costruttivo con le Università, volto a radicare nei giovani il valore della tutela delle risorse pubbliche.
Educare le nuove generazioni alla trasparenza, alla legalità, alla partecipazione attiva, non è soltanto un dovere morale, ma un investimento nella costruzione di una cittadinanza illuminata, capace di custodire con fermezza le leve dello sviluppo economico e della giustizia sociale.
Lo studio della contabilità pubblica, in tale contesto, si configura come uno strumento utile per formare una classe dirigente, dotata della visione, del rigore e dell’etica necessari per governare la complessa gestione delle risorse pubbliche.
È attraverso la promozione di una cultura, che unisce competenza e integrità, che possiamo assicurare il futuro delle nostre istituzioni democratiche.
In materia digitale, la Corte dei conti ha rafforzato il suo impegno nell’innovazione tecnologica, investendo nelle infrastrutture avanzate e nell’evoluzione dei sistemi informativi, con particolare attenzione al consolidamento di piattaforme digitali centralizzate e alla riorganizzazione degli strumenti a supporto delle attività giurisdizionali e di controllo, con un significativo impulso alla sicurezza informatica.
Con l’avvio a regime nel 2024 del fascicolo digitale e del deposito online di atti e documenti, resi ancora più sicuri grazie a modalità di autenticazione avanzate, è proseguito il percorso verso una piena digitalizzazione della giurisdizione contabile.
Anche le attività di controllo hanno potuto fruire di piattaforme informatiche, che rispondono, in modo sempre più efficace, alle esigenze delle amministrazioni e delle sezioni di controllo.
Pur nella consapevolezza dei limiti in ambito giudiziario, sono stati sviluppati strumenti predittivi basati sull’intelligenza artificiale, pensati per anticipare e prevenire potenziali criticità finanziarie degli enti locali.
Come da Lei evidenziato, Signor Presidente della Repubblica, la Costituzione riconosce alla magistratura contabile l’indipendenza nell’esercizio delle funzioni e la soggezione solo alla legge e alle norme generali sulla giurisdizione.
All’autonomia e all’indipendenza della Corte fu, difatti, riservata particolare enfasi dall’Assemblea costituente, che la immaginò libera da qualsiasi subordinazione agli altri poteri dello Stato e svincolata da pressioni o condizionamenti (artt. 100, 103 e 108 Cost.).
La piena garanzia di tali fondamentali principi potrà essere rafforzata dall’auspicabile completamento del processo di riforma dell’organo di autogoverno (istituito con carattere di provvisorietà dall’art. 10 della legge 13 aprile del 1988, n. 117), dall’adozione di una più specifica disciplina normativa dello status del magistrato contabile e dalla regolamentazione dell’azione disciplinare, ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti.
La neutralità e la terzietà della magistratura contabile rappresentano, del resto, i presupposti per la salvaguardia della legalità, della trasparenza, dell’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche.
Ciò a presidio del funzionamento democratico dello Stato e, di conseguenza, a tutela di ciascun cittadino.
In questo particolare momento storico, alcune proposte di riforma che interessano la Corte dei conti meritano un’attenta riflessione.
La principale intuizione della proposta di legge all’attenzione del Parlamento è quella di intervenire, contestualmente, sulla funzione giurisdizionale e sulla funzione di controllo.
Tale approccio è stato pienamente condiviso anche dalle nostre Sezioni riunite (parere reso con del. n. 3/2024), nello spirito di leale collaborazione che, per antica tradizione, avvicina la Corte e il Parlamento in un proficuo dialogo.
Alla Corte dei conti sono intestate funzioni che, pur nella loro diversità, devono essere concepite in rapporto di reciproca complementarità. Infatti, è mediante il controllo e la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica che si estrinseca, unitariamente, il ruolo fondamentale della Corte dei conti al servizio dello Stato-comunità, quale garante imparziale della corretta gestione delle finanze collettive (Corte cost. sent. nn. 132/2024, 80/2017, 40/ 2014).
Ogni progetto di riforma, dunque, deve essere considerato sotto il profilo della ragionevolezza del livello di tutela assicurato alle risorse pubbliche, quale effetto dell’impatto complessivo delle norme sulle funzioni di controllo e giurisdizionali.
Questo implica, ad esempio, che a una revisione in sede legislativa del regime della responsabilità amministrativa, fermo restando il mantenimento della responsabilità per colpa grave, non potrebbe non accompagnarsi un contestuale rafforzamento del regime dei controlli.
Inoltre, nel mutato scenario socioeconomico, potrebbe risultare opportuno, se non necessario, consolidare il ruolo che la magistratura contabile svolge al fine di impedire a monte inefficienze e ridurre il rischio di produzione di danno all’erario.
In quest’ottica, appaiono degne di attenzione alcune istanze sottese alla riforma prospettata dal Parlamento, che, per la loro rilevanza anche in termini di benessere dei cittadini, andrebbero comunque ben ponderate onde evitare soluzioni che possano produrre effetti contrari a quelli desiderati dagli stessi proponenti (del. n. 3/2024 cit.).
Un percorso normativo efficace dovrebbe, pertanto, necessariamente svilupparsi in coerenza con il quadro complessivo che regola il funzionamento della Corte dei conti. In tale ambito, le valutazioni della magistratura contabile, formulate dalle Sezioni riunite, come previsto dalla legge, assumono un ruolo determinante, poiché consentono di valutare l’impatto delle riforme e la loro conformità costituzionale.
Un utile riferimento metodologico potrebbe essere rappresentato dall’iter adottato per la redazione del Codice della giustizia contabile, nel quale gli apporti degli esperti del settore (docenti universitari, avvocati, etc.) e le osservazioni della Corte sono state recepite e armonizzate nel rispetto degli obiettivi e dei criteri direttivi fissati dal Parlamento con legge delega.
Al riguardo, desidero esprimere in questa sede alcune considerazioni a valle degli autorevoli pronunciamenti espressi in materia (Corte cost. sent. n. 132/2024 cit.; del. n. 3/2024 cit.), nonché delle recenti audizioni parlamentari.
In primo luogo, a un rafforzamento delle funzioni di controllo affidate alla magistratura contabile si potrà pervenire mediante la previsione di procedure in linea con gli standard internazionali in materia di audit del settore pubblico, nonché con la valorizzazione degli effetti delle pronunce di orientamento generale assunte nelle competenti sedi. Il tutto, al fine di consolidare il ruolo di organo ausiliario affidato alla Corte dei conti dalla Costituzione rispetto alla gestione delle risorse pubbliche e rafforzare così l’esercizio tempestivo ed efficace dell’azione amministrativa.
In materia di responsabilità erariale, potrebbe, invece, risultare utile una più chiara definizione del perimetro della colpa grave, al fine di ridurre le incertezze interpretative e uniformare le prassi giurisprudenziali, ispirandosi al precedente normativo dell’art. 2, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
Senza alterare la natura risarcitoria della responsabilità erariale, sarebbe altresì opportuno disciplinare più adeguatamente l’istituto del potere riduttivo, con la definizione di criteri chiari per la sua applicazione e con l’introduzione di specifici obblighi motivazionali anche nei casi di mancata applicazione, evitando tuttavia di vincolarlo a limiti edittali.
Un ulteriore intervento utile potrebbe riguardare i cd. riti speciali (abbreviato e monitorio), mediante l’introduzione di presupposti più agevoli per una definizione alternativa del giudizio, che consenta una conseguente mitigazione del carico risarcitorio.
Queste potrebbero essere le direttrici di una riforma improntata a consolidare il ruolo costituzionale della Corte dei conti, cui dovrebbero accompagnarsi l’auspicata semplificazione normativa, nonché investimenti mirati alla valorizzazione dei funzionari e dirigenti pubblici, ai quali è chiesto di operare con competenza, oculatezza e diligenza, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed efficienza (artt. 28, 54 e 97 Cost.).
Non appare agevole, invece, conciliare alcune delle proposte riformatrici con tali finalità, nonché con i principi di terzietà e neutralità che devono caratterizzare la magistratura contabile (artt. 100, 103, 107 e 108 Cost.).
Nel rinviare al parere reso dalle Sezioni riunite in sede consultiva (del. n. 3/2024 cit.), mi limito a ribadire alcune osservazioni.
Disposizioni dirette a rendere il controllo della Corte prevalentemente funzionale all’esclusione della responsabilità per colpa grave sembrano non in linea con il fine di rafforzare il buon andamento dell’azione amministrativa, sotteso alla riforma.
Altre perplessità derivano dalla previsione di un limite generalizzato al risarcimento del danno, non circoscritto a specifiche categorie o a situazioni eccezionali (Corte cost., sent. n. 132/2024, cit.).
Si tratta di misure che potrebbero tradursi in un progressivo allentamento dei comportamenti virtuosi di coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nell’azione amministrativa, con potenziali effetti negativi sulla gestione delle risorse collettive e sul diritto dei cittadini a una buona amministrazione, tutelato dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tale approccio, inoltre, non riconoscerebbe il giusto valore alle competenze e alle professionalità dei pubblici funzionari, che stanno alla base della legalità dei processi decisionali e dell’efficienza delle gestioni amministrative.
Da ultimo, l’ampliamento della platea dei soggetti abilitati a richiedere il controllo preventivo e l’estensione dell’attività consultiva, nonché l’introduzione di termini più brevi e perentori per l’esercizio delle relative funzioni, sollevano anche interrogativi sulla sostenibilità stessa delle riforme, in assenza di un potenziamento dell’organico della Corte dei conti.
Nel concludere il mio intervento, vorrei far giungere ai colleghi e a tutto il personale amministrativo il mio ringraziamento per la collaborazione prestata e il continuo impegno profuso nell’assolvimento dei compiti a beneficio dell’ottimale svolgimento delle nostre funzioni.
Signor Presidente della Repubblica, in questo contesto di crescenti sfide amministrative ed economiche, la Corte dei conti, ben consapevole del rilievo sociale delle sue funzioni, sarà sempre un presidio dell’uso corretto delle risorse pubbliche, fedele al suo ruolo costituzionalmente sancito.
Per proteggere e custodire il patrimonio di tutti, anche delle future generazioni, dobbiamo lavorare insieme: ogni Istituzione, ogni amministrazione, ogni cittadino deve sentirsi coinvolto in questa missione.
Mi consenta, Signor Presidente, di rinnovarLe il sincero ringraziamento per la Sua presenza, che testimonia l’attenzione da Lei riservata anche a questo settore della giustizia.
Ringrazio tutti per l’attenzione.