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30/12/2019
Sezione Controllo Regione Campania

La Sezione regionale di controllo per la Campania formula alcune precisazioni sul giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, svoltosi il 27 dicembre scorso.

La Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 217/2019/PARI, depositata il 27 dicembre 2019, ha parificato i rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi 2017 e 2018 con una parziale eccezione, del tutto marginale nel contesto degli atti approvati, per il relativo “conto del bilancio”, laddove non contabilizza un maggiore residuo attivo “tecnico” di neutralizzazione verso il sistema sanitario regionale e, correlativamente, del “prospetto del risultato di amministrazione” 2017 e 2018, nelle parti in cui il saldo: a) non tiene conto del menzionato credito e b) non contabilizza nel fondo rischi un “onere di ripristino della autonomia imprenditoriale” delle aziende sanitarie.

L’attribuzione di risorse delle aziende sanitarie locali per ripianare il disavanzo sanitario pregresso, posta in essere in violazione dell’art. 30 del d.lgs. 118/2011 e del “principio di autonomia imprenditoriale”, non consente di parificare il “risultato di amministrazione”, per la corrispondente parte, in base al principio di accountability. Tale attribuzione, nel caso di specie, è intervenuta tramite provvedimenti del commissario ad acta preposto al piano di rientro del settore sanitario, che ha riassegnato nell’ambito del “perimetro sanitario” le “eccedenze” derivanti dalla “mobilizzazione” di parte del patrimonio degli enti sanitari, a seguito di un’opera di “sistemazione contabile”. L’operazione, qualificata come di “destinazione del risultato d'esercizio” degli enti del servizio sanitario regionale, ha limitato le possibilità di utilizzazione di tali proventi, in conformità all’autonomia imprenditoriale delle aziende del servizio sanitario regionale. Una parte ancora più limitata della “manovra”, peraltro, ha riguardato risorse di mera “rivalutazione”, per le quali la decisione di parificazione pone anche il dovere di reperire risorse finanziarie effettive.

La decisione affronta anche il tema della attuazione del precedente deliberato di parificazione, a valle della sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019 (decisione Sez. Contr. Campania n. 172/2019/PARI), affermando la necessità del recupero dell’indebita erogazione entro i limiti della prescrizione decennale.

La deliberazione conclude il percorso di recupero del ritardo nell’approvazione degli atti del ciclo di bilancio della Regione Campania, per il quale risultato la Regione stessa si è impegnata.

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