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10/05/2021
Sezione Controllo Regione Molise

Anche per il 2020, i risultati dell’esame condotto sulle leggi regionali pubblicate dalla Regione Molise possono, in via generale, considerarsi sovrapponibili a quelli degli anni precedenti. 

Permangono le criticità ripetutamente segnalate e relative all’impostazione generale, individuate nell’ordinamento normativo regionale, ancora carente, specie nell’ambito di pertinenza del Consiglio Regionale, di previsioni specifiche in tema di onerosità delle leggi e della relativa copertura. Allo stesso modo, anche il contesto normativo in tema di programmazione, bilancio e contabilità non ha subito, nel corso dello scorso anno, delle modi-fiche significative, persistendo il mancato intervento sulla legge di contabilità regionale per adeguarla in maniera organica alle prescrizioni del D. lgs. n. 118/2011. Le lacune nel tessuto normativo, sia a livello di normazione secondaria che regolamentare, insieme all’utilizzo insufficiente ed inadeguato della relazione tecnica, rappresenta ancora un serio fattore di pregiudizio per una corretta e piena attuazione, nella produzione legislativa regionale, del principio di cui all’art. 81, Cost. 

Il format di relazione tecnico-finanziaria previsto nell’ambito del flusso procedurale di formazione delle leggi regionali risulta ancora poco implementato nell’uso e, laddove presente, non sufficientemente dettagliato, in quanto per diverse leggi adottate nell’anno in esame non si rinviene una esauriente qualificazione giuridica della tipologia di spesa introdotta. Si rilevano pertanto ancora delle criticità, sia in relazione ai criteri di quantifica-zione, spesso non sufficientemente determinati alla stregua dei criteri normativamente imposti e costituzionalmente orientati, sia riguardo alla mancata quantificazione, che suscita, in diversi casi, la preoccupazione per la possibile emersione di costi indiretti. 

Sopravvive la prassi di non dispiegare la motivazione posta alla base della quantificazione dei costi, nonché l’abitudine di reperire la copertura attraverso l’imputazione a carico del bilancio regionale, limitandosi la norma finanziaria ad indicare la missione ed il programma sui quali imputare le spese. Anche la presenza di clausole di invarianza della spesa, riscontrata in diverse leggi fra quelle pubblicate nell’anno di riferimento, genera perplessità in ordine all’effettiva neutralità finanziaria attestata, potendosi al contrario ipotizzare, proprio in assenza di una accurata valutazione contabile, la possibilità dell’emersione di oneri indiretti o latenti non considerati. 

In conclusione, la scarsa attenzione posta alla redazione della relazione tecnica, dove spiccano elementi meramente descrittivi degli interventi legislativi, ma che dovrebbe al contra-rio garantire un’accurata attività di chiarificazione contabile, permette di fondare una va-lutazione, una volta di più, fortemente critica riguardo all’effettiva copertura delle leggi regionali adottate nel corso dell’esercizio in esame.