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Ufficio Stampa - Comunicato stampa n. 37 del 04/11/2024

In riferimento ad articoli di stampa sul volume dell’attività giurisdizionale della Corte dei conti, si fa presente quanto segue.

La Corte dei conti, ogni anno, in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario, rende formalmente conto dell’attività svolta in ambito giurisdizionale nelle sue relazioni, che costituiscono la fonte cui far riferimento per i dati relativi all’ambito giurisdizionale e a quello del controllo. I dati riferiti da un articolo odierno non fanno riferimento a tale fonte, né citano quella da cui sono tratti.

Al fine, pertanto, di fare chiarezza sui dati inerenti alla giurisdizione contabile, aggiornati con quanto desunto dalla banca dati GIUDICO al 25 settembre 2024, i giudizi definiti presso la Corte dei conti (I° grado e appello) sono complessivamente 41.463 nel quinquennio 2019-2023.

Il lavoro delle sezioni giurisdizionali della Corte, oltre alle attività di udienza, consiste nella trattazione di un considerevole numero di conti giudiziali, che costituiscono una parte ragguardevole delle attività delle sezioni stesse. Tra il 2019 e il 2023, infatti, i conti giudiziali complessivamente definiti ammontano a 309.791.

Sul versante dell’esecuzione delle sentenze e, dunque, delle attività di recupero delle somme a seguito di condanne al risarcimento, le cifre rese dal Procuratore generale in sede di Inaugurazione dell’anno giudiziario 2024, individuano una somma pari a 280.610.941,46 euro nel quinquennio 2019-2023, che va riferita in termini percentuali non già alle sentenze di primo grado, ma a quelle di appello. Va considerato, altresì, che il compito della Corte dei conti in sede giurisdizionale è quello di accertare l’eventuale sussistenza di responsabilità erariale e di disporre il conseguente obbligo del risarcimento. L’attività esecutiva delle sentenze, come noto, non è rimessa alla magistratura contabile ma alla stessa amministrazione danneggiata, alla quale è trasmesso il relativo titolo esecutivo. Le riscossioni, d’altro canto, sono anche condizionate dalle richieste di rateizzazioni e dalle limitazioni interne al procedimento di iscrizione a ruolo.

Per quanto attiene, inoltre, alle attività delle procure, esse non possono essere limitate alle sole citazioni in giudizio di amministratori e dipendenti pubblici, ma valutate in relazione alle numerose attività istruttorie che possono concludersi anche con archiviazione. Molte di esse sono il frutto di una complessa attività requirente che consente alle stesse amministrazioni di ottenere il risarcimento spontaneo in corso di indagini o di attivare una serie di misure correttive, trovando così una più rapida ed efficace soluzione nell’interesse della comunità amministrata.

Va, infine, rilevato che le norme derogatorie introdotte con l’emergenza Covid e il cosiddetto “scudo erariale” hanno determinato una sensibile diminuzione dell’attività degli uffici requirenti. La Corte ha, nel frattempo, eliminato l’arretrato nel contenzioso pensionistico.

Corte dei conti
Ufficio Stampa

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