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Ufficio Stampa - Comunicato stampa n. 21 del 03/04/2019

La Corte dei conti comunica che l’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20, commi 1-3, del d.lgs. n. 175/2016, alla competente Sezione di controllo, è assolto attraverso le seguenti modalità.

Le Amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori.

Le Amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) devono trasmettere attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione.

I provvedimenti di competenza della Sezione controllo Enti (organismi assoggettati al controllo di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259) devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sezione.controllo.enti@corteconticert.it. Quelli, invece, di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo (Amministrazioni dello Stato ed enti nazionali) devono essere inviati attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it

Resta fermo l’obbligo di comunicazione dei dati alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del tesoro per il tramite dell’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, ove saranno acquisiti sia i dati e gli esiti della razionalizzazione periodica sia le informazioni richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).


Corte dei conti
Ufficio stampa


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