La Corte dei conti comunica che l’obbligo di trasmissione dei
provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al
31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20, commi 1-3, del d.lgs. n.
175/2016, alla competente Sezione di controllo, è assolto attraverso le
seguenti modalità.
Le Amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città
metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere esclusivamente
tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la
trasmissione dei documenti istruttori.
Le Amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te
(Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane,
Consorzi, ecc.) devono trasmettere attraverso posta elettronica
certificata all’indirizzo intestato alla Sezione territorialmente
competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o
altra modalità concordata con la Sezione.
I provvedimenti di competenza della Sezione controllo Enti (organismi
assoggettati al controllo di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259)
devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo sezione.controllo.enti@corteconticert.it.
Quelli, invece, di competenza delle Sezioni riunite in sede di
controllo (Amministrazioni dello Stato ed enti nazionali) devono essere
inviati attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it
Resta fermo l’obbligo di comunicazione dei dati alla struttura di
monitoraggio del Dipartimento del tesoro per il tramite dell’applicativo
“Partecipazioni” del Portale Tesoro, ove saranno acquisiti sia i dati e
gli esiti della razionalizzazione periodica sia le informazioni
richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei
rappresentanti in organi di governo delle società e di enti
(deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).
Corte dei conti
Ufficio stampa