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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 28/04/2020

1. La società affidataria del servizio di riscossione assume la qualifica di agente contabile, in quanto incaricata, in virtù di una concessione-contratto, di riscuotere denaro di spettanza dell’ente comunale; conseguentemente, il giudizio relativo alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l'ente impositore e la società, nonché del risultato contabile finale di detti rapporti, va promosso innanzi alla Corte dei conti.

2. Il ricorso ad istanza di parte, di cui alla lett. d) dell’art. 172 del c.g.c., può essere proposto per la regolazione dei rapporti di “dare-avere”, tra l’agente della riscossione e l’ente creditore, ma non può essere azionato per far valere una ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. I profili di danno consistenti nel pregiudizio all’immagine dell’Ente possono essere perseguiti solo nell’ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa e per mezzo dell’azione erariale esercitabile dal requirente contabile.

Documenti di riferimento