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Sezione Controllo Regione Lazio 31/12/2024

Comune di Sant’Apollinare (FR): Gettoni di presenza dei Consiglieri comunali (art. 82, comma 2, Tuel) – obbligo di riduzione strutturale del 10% (art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005).
Quesito: Il Comune chiede di sapere se “risulta ancora applicabile ai gettoni di presenza dei Consiglieri comunali la riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005”. Secondo quanto precisato, “Il dubbio nasce dal fatto che da un lato la deliberazione n. 11 del 10 luglio 2023 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti escludendo la natura strutturale del taglio del 10% delle indennità disposto dalla Legge Finanziaria del 2006, non cita anche i gettoni di presenza, dall'altro sarebbe incongruo che la suddetta decurtazione possa valere solo per i gettoni di presenza dei consiglieri”.
Esito:
Il Collegio ritiene che, allo stato degli atti, la disciplina dei gettoni di presenza non risulti incisa, neppure in via implicita, dalla novella 2021, né – quindi - dal principio di diritto formulato dalla Sezione delle Autonomie nell’ambito della delibera n. 11/2023, con specifico riferimento alle indennità di funzione.
Tuttavia, considerando la differente prospettazione fornita sul punto dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna (cfr. delibere nn. 70, 71 e 73 2024, cit.), si ravvisa l’esigenza di un chiarimento nomofilattico sulla latitudine applicativa del suddetto principio di diritto, in ragione della rilevanza generale della questione e dell’esigenza, per il futuro, di garantirne l’uniforme applicazione.
Per l’effetto la Sezione ha deliberato di sospendere la decisione sulla richiesta di parere del Comune di Sant’Apollinare e di sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell’art. 6 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 del 2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, la valutazione dell’opportunità di deferire la seguente questione di massima: <<se il principio di diritto formulato dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 11/2023 nei seguenti termini: ”La decurtazione del 10 per cento dell’indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall’ art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022” sia limitato alle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, ai sensi dei commi 583 -585 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, ovvero sia applicabile, in via interpretativa, anche alla diversa fattispecie dei gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000>>.