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Trattamento pensionistico superiore a dieci volte il minimo INPS – riduzione della rivalutazione automatica ex art. 1 co. 309 l. n. 197/2022 – conseguente blocco della perequazione automatica per periodo eccedente il triennio – eccezione di legittimità costituzionale – rilevanza e non manifesta infondatezza.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da soggetto percettore di trattamento pensionistico superiore a dieci volte il minimo INPS con riferimento alla disciplina recata dall’art. 1 co. 309 della l. n. 197/2022 nella parte in cui dispone la riduzione della rivalutazione automatica del trattamento per un periodo di cinque anni, superiore alla proiezione triennale della manovra finanziaria ritenuta dalla Consulta - con sentenza n. 234/2020 - quale condizione di legittimità alla riduzione della perequazione dei trattamenti pensionistici de quibus.
Documenti di riferimento