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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 18/02/2020

La mancata replica del Pubblico Ministero alle deduzioni dell’incolpato non costituisce motivo di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto la fase istruttoria, non essendo indirizzata a creare un contraddittorio tra accusa e difesa, non impone un obbligo motivazionale, previsto solo a carico del giudicante. Il funzionario regionale che abbia collaudato un’opera pubblica, finanziata con fondi comunitari, rivelatasi poi mai realizzata, non risponde del relativo danno erariale se non risulta provato nella sua condotta il dolo o la colpa grave.

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