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Sezione Controllo Regione Lazio 05/01/2022

Comune di Torrice. Richiesta di parere. Aderendo alle conclusioni del Collegio remittente, la Sezione delle autonomie ha enunciato, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, il principio di diritto secondo cui all’”annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti, si applica il comma 3 dell’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149. L’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al commissario e la relazione dovrà riguardare sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell’annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale”.

Su tale base, la Sezione individua nel commissario prefettizio il soggetto legittimato alla sottoscrizione della relazione di fine mandato in caso di annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti con effetti ex tunc.

Documenti di riferimento