Il sito web della Corte dei conti utilizza i cookie per migliorare i servizi e per fini statistici. Proseguendo la navigazione si accetta di ricevere i cookie. Se non si desidera riceverli si possono modificare le impostazioni del browser, ma alcuni servizi potrebbero non funzionare correttamente.

Informativa estesa sui cookie

Sezione giurisdizionale regionale Calabria 22/11/2021

L’art. 1 comma 2° l. n. 20/1994, nello stabilire che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti […], in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”, fissa una regola speciale e non sovrapponibile a quella stabilita dall’art. 2941 n. 8) cc. Quest’ultima disposizione, infatti, espressamente richiede (i) una condotta di doloso occultamento (ii) che l’occultamento sia riferito al debito e (iii) la scoperta del dolo. Al contrario, l’art. 1 comma 2° l. n. 20/1994 espressamente riferisce al danno sia la condotta di occultamento doloso che l’evento dalla scoperta.
L’art. 1 comma 2° l. n. 20/1994 si connota di caratteri di marcata specialità rispetto all’omologa (ma differente) previsione civilistica di cui all’art. 2941 n. 8). Quest’ultima, infatti, nel richiedere una condotta di doloso occultamento del debito, àncora la ripresa del decorso della prescrizione alla data di scoperta del dolo, mentre la regola erariale (che peraltro – a stretto rigore - non disciplina la sospensione della prescrizione, bensì il dies a quo del decorso della medesima), ruota tutta intorno al concetto di “danno”, riferendo a questo tanto la condotta dolosa quanto la data in cui la prescrizione inizia a decorrere. Ed è evidente che la piena scoperta del danno non può aversi se non dopo la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria (anche per la presenza del segreto istruttorio).
...CONTINUA...