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Sezione giurisdizionale di Appello per la regione siciliana 29/07/2021

In tema di erogazione di contributi A.G.E.A., (..) non possono ritenersi plausibili le invocate usucapioni per giustificare il titolo di proprietà sui terreni dichiarati nella domanda di contributo in assenza di alcun accertamento giudiziale e di specifiche e congrue prove della sussistenza dei relativi presupposti legali.
(..) Gli elementi costitutivi di ciascuna fattispecie di usucapione di fondi rustici vanno dimostrati in maniera rigorosa ed inequivocabile, non essendo sufficienti mere asserzioni di chi vi abbia interesse, tanto più se riferite ad un soggetto ormai defunto.
(..) Opinando diversamente, ne conseguirebbe che chiunque, al fine di ottenere indebitamente l’erogazione di contributi pubblici, potrebbe asserire di aver usucapito beni altrui, limitandosi ad affermare che lui stesso od i suoi antenati avessero usucapito terreni appartenenti a soggetti ignari di tali pretese, in carenza di concreta ed inequivocabile dimostrazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.
(..)Per effetto della normativa vigente ed in base alle convenzioni con cui l’A.G.E.A. delega ai Centri di Assistenza Agricola compiti di tenuta e gestione dei fascicoli aziendali nonché d’istruttoria ed inoltro delle domande presentate dagli imprenditori agricoli per ottenere i contributi, viene a configurarsi un rapporto di servizio in capo al C.A.A., con correlativo assoggettamento del medesimo alla giurisdizione della Corte dei Conti.  
In sostanza, il C.A.A. si trova ad essere funzionalmente inserito nel modulo procedimentale e diviene partecipe dell’attività amministrativa in questione, con conseguente assoggettamento all’obbligo di riscontrare la regolarità della documentazione esibita e la congruità delle dichiarazioni rese dall’imprenditore agricolo.
In tale contesto, il rapporto di servizio con la P.A. e la correlativa responsabilità amministrativa per danno erariale vengono a configurarsi anche nei riguardi del titolare o dell’impiegato del C.A.A., ove tale soggetto ometta, con comportamenti connotati da dolo o colpa grave, di effettuare i suddetti controlli o addirittura contribuisca all’ideazione ed alla realizzazione delle operazioni fraudolente, finalizzate a far ottenere all’imprenditore agricolo contributi indebiti.
(Nelle domande annualmente inoltrate all’A.G.E.A. per la concessione di contributi agricoli, la richiedente, imprenditrice agricola, aveva indicato tra i terreni compresi nella compagine aziendale anche vari appezzamenti, che la stessa asseriva di aver ricevuto in affitto dal proprio coniuge, acquisiti da quest’ultimo iure successionis, sulla scorta a sua volta dell’usucapione ventennale maturata dal proprio dante causa.
L’acquisto a titolo originario del dante causa del coniuge, tuttavia, non risultava mai accertato giudizialmente, né emergeva alcuna valida documentazione comprovante la legittima acquisizione della proprietà. Nella presentazione delle domande volte al conseguimento dei contributi, la richiedente si era avvalsa del contributo fraudolento del coniuge, che aveva assunto un ruolo di notevole rilevanza nell’ideazione e nell’attuazione della percezione indebita; e ciò sia in quanto titolare del C.A.A., che aveva elaborato e gestito le sue pratiche, sia per aver fornito, alla medesima consorte, al fine del loro inserimento fittizio nella compagine aziendale, i dati di vari fondi rustici, appartenenti ad altri soggetti, che asseriva d’aver usucapito e, quindi, messo a disposizione della moglie).

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