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Sezione Controllo Regione Campania 13/07/2020

Per le pubbliche amministrazioni, parti passive di un contratto di "indebitamento", sussiste un obbligo generale di attivarsi per rinegoziare le condizioni dei propri debiti finanziari e, se parti attive, di acconsentire a tale rinegoziazione. La rinegoziazione integra nuovo “indebitamento” solo se produce l’aumento del predetto saldo, per effetto della crescita della passività finanziaria al lordo dei relativi costi; qualora la rinegoziazione non integri “indebitamento” nei termini appena detti, l'originaria espressa autorizzazione legale a contrarre debito in violazione dell’art. 119 co 6 Cost., non sottrae dall’obbligo di rinegoziare. L’illegittimità della legge che ha autorizzato il contratto “base", infatti, rileva soltanto a seguito della relativa declaratoria di incostituzionalità.

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