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Sezione giurisdizionale di Appello per la regione siciliana 04/08/2021
Rientra nello schema della società “in house” la S.R.L. costituita da un comune, unico socio, per lo svolgimento esclusivo o prevalente di attività a favore dell’ente locale e soggetta, da parte di quest’ultimo, a controllo analogo a quello effettuato dal comune sui propri uffici.
I componenti degli organi amministrativi e di controllo di una società in house sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale da questi cagionato con dolo o colpa grave.
La giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica può concorrere con le ordinarie azioni civili di responsabilità, essendo diversi sia l’oggetto che le funzioni (Sentenza parziale n. 19/A/2021).
Il Presidente (del Consiglio di amministrazione) ed il Direttore generale di una società in house che sottoscrivono un accordo sindacale per l’aumento delle ore lavorative settimanali pro capite, prima del rinnovo della convenzione con il comune, senza la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione ed il preventivo controllo del Collegio sindacale e del socio unico, rispondono per il danno all’erario costituito dalle ore lavorative pagate ma non effettuate.
I membri del Consiglio di amministrazione che ratifica l’accordo sindacale rispondono del danno insieme al Presidente ed al Direttore Generale atteso che, come precisato dalla Suprema Corte (Sezione Prima Civile, sent. 13397/2019) “ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione è tenuto ad attivarsi allo scopo di esercitare un controllo effettivo sull’operato degli altri”, non potendo “sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l’illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto”.
La creazione di una “banca ore” per la gestione delle prestazioni lavorative pagate ma non eseguite non esclude la configurazione di un’ipotesi concreta ed attuale di danno all’erario.
(Nel 2013, il Direttore generale e il Presidente del C.d.a. di una società in house, costituita da un ente locale (socio unico) per la gestione dei parcheggi a pagamento, delle zone a traffico limitato e di altri servizi connessi, nelle more del rinnovo della convenzione con l’amministrazione comunale, scaduta nel 2012, avevano siglato e comunicato ai dipendenti un accordo sindacale con il quale veniva deliberato un aumento da 30 a 33 delle ore lavorative settimanali per singolo lavoratore, sottoponendolo all’approvazione del C.d.a. ed alla verifica dell’organo di controllo interno solo dopo il suo perfezionamento, generando così un ingente aumento dei costi - circa 500.000,00 euro annui - non giustificato da un corrispondente aumento dei ricavi o delle effettive esigenze della società, prima del rinnovo della convenzione, avvenuto nel 2016).