Sezione giurisdizionale regionale Calabria
30/09/2020
1. Sussiste un rapporto di servizio tra il privato destinatario di finanziamenti pubblici e l’amministrazione, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse dell’Amministrazione, un’attività o un servizio che assuma rilievo pubblicistico.
2. La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., benché priva nel giudizio contabile di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, implica l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato, e pertanto presuppone un particolare atteggiamento psicologico del convenuto che può essere valutato dal giudice ai fini dell’accertamento della responsabilità.