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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 28/04/2020

In tema di illecito svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate, la domanda, avente ad oggetto la posta di danno rappresentata dal differenziale economico fra la retribuzione percepita dal docente universitario a tempo pieno e quella, di minore entità, che gli sarebbe spettata qualora avesse optato per il tempo definito, può essere accolta soltanto qualora sussista concretamente la prova di uno specifico danno erariale, non essendo prevista un’ipotesi di danno in re ipsa, sulla sola scorta della presunta violazione di una norma di legge, quale quella che disciplina il regime delle incompatibilità, rendendosi per contro necessaria la prova concreta di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni.

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