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Sezione giurisdizionale regionale Sicilia
19/08/2020
La spendibilità ai fini pensionistici della c.d. “indennità ospedaliera”, predicata dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento ai professori universitari svolgenti l’incarico di primario ospedaliero, non può intendersi nel senso di una indiscriminata valorizzazione in quota A di tutte le voci che concorrono a determinarla nella sua globalità qualora essa sia goduta da personale universitario privo di qualifica dirigenziale.