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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 20/04/2020

L’obbligo di riversamento ex art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165 del 2001 si configura come una particolare sanzione ex lege, volta a rafforzare la fedeltà del pubblico dipendente. 

La norma che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza non distingue affatto tra incarichi autorizzabili ma non autorizzati o incarichi non autorizzabili perché assolutamente incompatibili, sicché esprime un divieto di carattere generale concernente tutti gli incarichi.

La limitazione dell’obbligo di riversamento dei compensi percepiti alle sole ipotesi di svolgimento di incarichi autorizzabili ma non autorizzati, avrebbe quale anomalo effetto di sanzionare in maniera più gravosa ipotesi, di fatto, meno gravi rispetto all’assunzione di incarichi viziati dalla c.d. incompatibilità assoluta.

Documenti di riferimento