Sezione giurisdizionale regionale Calabria
30/09/2020
1. Per l’esercizio dell’actio pauliana non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa.
2. Il debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, deve provare che il suo patrimonio residuo è di dimensioni tali, in rapporto all’entità della complessiva situazione debitoria, da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.