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Sezione Controllo Regione Campania 06/05/2020

La Sezione, dichiarata l’ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere formulata dal comune di Cancello e Arnone, considerata la rilevanza sistematica della questione, ha sospeso la decisione ed ha rimesso ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012 e ss.ii.mm., al Presidente della Corte dei conti ogni valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite la questione interpretativa, da compendiare nel seguente duplice quesito:
a)    “se, per la formazione della massa passiva, ex art. 254 TUEL, sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare per il «riconoscimento del debito» da inserire nella massa stessa o se non possa piuttosto provvedere direttamente l’OSL, ovviamente per le sole obbligazioni passive che nascono da «fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato»”.
b)     “se, riconosciuta la competenza dell’O.S.L., la stessa possa riferirsi a tutte le fattispecie di riconoscimento di debito elencate nel comma 1 dell’art. 194 TUEL, ovvero ad alcune soltanto di esse e, in ipotesi, a quali”.

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