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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 12/03/2021

1. Ai sensi dell’articolo 130, comma 5, parte 2^, del d.lgs. n. 174/2016, il Collegio ha il potere di disattendere il parere contrario del PM, ammettendo il convenuto al giudizio abbreviato.

2. Ferma restando la possibilità di disattendere il parere del PM, la delibazione dell’istanza di ammissione al giudizio abbreviato avviene sulla base di parametri diversi dalla non manifesta infondatezza – riferita testualmente alla sola fissazione dell’udienza - e, nello specifico, come previsto dal comma 6 dell’art. 130 c.g.c., in riferimento alla “congruità della somma proposta”, alla “gravità della condotta” ed alla “entità del danno”, oltre che all’eventuale esercizio del potere riduttivo.

3. La disposizione di cui al comma 5 dell’art. 130 c.g.c., nella parte relativa alla delibazione sulla “non manifesta infondatezza”, riguarda unicamente la fissazione dell’udienza in camera di consiglio ed appare oggettivamente finalizzata ad impedire che uno strumento come il giudizio abbreviato, delineato dal legislatore per finalità deflattive, venga invece utilizzato con intenti dilatori, attraverso la proposizione e la reiterazione di istanze palesemente prive di ogni fondamento.

4. Al fine della definizione agevolata del giudizio, il pagamento della somma determinata ai sensi dell’articolo 130, comma 7, d. lgs. n. 174/2016, può essere effettuato anche da un terzo purché risulti che sia consapevole di adempiere ad un obbligo altrui, configurando tale modalità un’ipotesi di adempimento del terzo, ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., del tutto valido ad estinguere l’obbligazione in quanto non è stata manifestata alcuna opposizione da parte del debitore.

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