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Sezione giurisdizionale regionale Calabria
28/12/2021
• E’ nulla la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. (in specie, dell’invito a dedurre) in presenza di dubbio sulla correttezza del luogo di notificazione ed in assenza della consegna della raccomandata informativa, non risultando provato che l’atto notificato sia entrato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario (nella specie, il Collegio non ha ritenuto raggiunta la prova della valida notificazione ex art. 140 c.p.c. dell’invito a dedurre poiché - pur in presenza dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario sulla relata di notifica di avere eseguito tutte le formalità previste dall’articolo 140 c.p.c., compresa la spedizione della raccomandata informativa di comunicazione all’interessato delle vane ricerche eseguite e dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto - l’avviso di ricevimento della raccomandata non è risultato firmato per ritiro presso l’ufficio postale e l’agente postale ha apposto sulla busta della raccomandata stessa il timbro “indirizzo insufficiente”).
• La valida notificazione dell’invito a dedurre è presupposto legale dell’atto di citazione; ne consegue che la nullità della notifica dell’invito a dedurre determina una pronuncia di inammissibilità della citazione.
• Il vizio di nullità della notifica dell’invito a dedurre non è sanabile con la rinnovazione dell’atto poiché, essendo vizio degli atti del contraddittorio preliminare, la rinnovazione determinerebbe una regressione del processo in una fase pre-giudiziale, e non una mera sanatoria nell’ambito di un rapporto processuale comunque insorto (come avviene nelle ipotesi di rinnovazione di atto nullo ex art. 50, comma 1, c.g.c.).