Sezione Controllo Regione Lombardia
20/03/2025
L’istanza di parere formulata dal Sindaco del Comune di Grandate (CO), avente ad oggetto l’acquisto di un immobile adibito a casa colonica, adiacente la sede comunale da destinare all’implementazione alcuni servizi pubblico amministrativi presenta i seguenti aspetti:
l’attuale società proprietaria dello stabile è al contempo proprietaria di un parcheggio di n. 80 stalli, che serve la stazione delle Ferrovie Nord Milano, aperto al pubblico in forza di un contratto di locazione privato-pubblico che l’Amministrazione comunale ha sottoscritto in data 7 ottobre 1987 ad un canone annuale pari a €. 51,65 oltre iva.
Rispetto alla locazione del parcheggio, quindi, la considerazione degli elementi di fatto implica una adeguata valutazione della rispondenza alla pubblica utilità -oltre che alla stretta convenienza economica- dell’assunzione da parte dell’Amministrazione comunale di Grandate di un vincolo contrattuale ventennale per l’affitto di un’area con 80 stalli per assicurane l’utilizzo libero e senza pedaggio e, quindi, senza alcun rientro rispetto alla spesa di cui farsi carico.
La richiesta di parere formulata dal Comune di Grandate (CO) illustra due possibili opzioni di acquisto e locazione immobiliari, esito di una trattativa avviata con il medesimo soggetto, contemporaneamente venditore di un immobile e locatore di un’area destinata a parcheggi. Le due alternative si differenziano tra loro in modo sostanziale per i valori di stima dei singoli oggetti trattati, ma configurano sostanzialmente il medesimo impegno economico complessivo a carico del Comune (se non si considerano gli aspetti finanziari ed attuariali dell’operazione).
La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la regione Lombardia - in riscontro all’istanza di parere formulata dal Sindaco del Comune di Grandate (CO), afferma il seguente principio di diritto: la scelta tra le possibili alternative di azione rientra nelle prerogative gestionali del Comune. L’attività negoziale dell’ente locale, tuttavia, non è libera come quella che connota, sul piano del fatto, i rapporti tra privati, essendo assoggettata ai vincoli che impongono una congrua motivazione delle scelte, la relativa convenienza sia economica che funzionale, la congruità dei prezzi e il dovere di rendere pubblica l’iniziativa negoziale e trasparente il comportamento, tanto al fine di garantire un accesso paritario e non discriminatorio dei potenziali interessati, quanto in ragione di una concorrenzialità del mercato funzionale all’interesse pubblico.