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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 02/03/2020

L’esimente prevista a favore dei titolari di organi politici trova applicazione solo per gli atti di particolare complessità che rientrano nella competenza propria degli Uffici tecnici o amministrativi.
Il collaboratore dell’ufficio di staff del sindaco può svolgere solo supporto all’attività di indirizzo politico-amministrativo; l’eventuale retribuzione corrisposta per attività gestionale è da considerarsi foriera di danno erariale, in quanto trattasi di spesa sostenuta per remunerare incarichi svolti per finalità differenti rispetto a quelle consentite.
Il divieto per gli enti locali di assumere collaboratori esterni, normativamente previsto per gli enti in dissesto e per quelli strutturalmente deficitari, trova applicazione anche rispetto agli enti deficitari che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Il parere di regolarità contabile previsto per gli atti deliberativi degli organi collegiali a carico del responsabile del servizio finanziario dell’ente locale involge un controllo di natura sostanziale sulla legittimità della spesa a salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente.

Documenti di riferimento