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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 05/07/2021

La rinuncia all’azione, concettualmente distinta dalla mera rinunzia agli atti ex art.110 c.g.c., implica la disponibilità del diritto azionato; pertanto, l’azione per responsabilità erariale, afferendo a diritto indisponibile, non è rinunziabile.

L’arricchimento del dante causa può di per sé fondare la presunzione di arricchimento degli eredi, quanto meno per le minori passività potenziali, solo in mancanza di ulteriori circostanze di segno contrario che inducano a ritenere la mancanza di arricchimento; diversamente il quadro probatorio non risulta “grave, preciso e concordante”, ostacolando il formarsi della presunzione.