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Sezione giurisdizionale regionale Calabria 15/03/2021

1. Il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio deve essere innanzitutto rinvenuto nel disposto dell’articolo 81 (a seguito delle recenti modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 1/2012), dell’art. 97 (a seguito della recente riscrittura del nuovo comma 1) e degli articoli 100 e 103 della Carta costituzionale, quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sub specie della tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità di gestioni finanziarie e patrimoniali.

2. Il giudizio di conto, in quanto posto a presidio degli irrinunciabili diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni dei flussi economico-finanziari delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni quoad obiectum di qualunque specie.

3. La spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio-budget per gli enti con contabilità economica) che viene poi "ratificato" dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'imputazione a bilancio e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale; ne discende, dato il carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale, la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell’economo fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, a spese minute, controllando ovviamente il buon fine delle medesime

4. Il rimborso delle spese di missione, che compete ai dipendenti comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio, postula l’adozione di un provvedimento autorizzativo della missione stessa.

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