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Sezione Controllo Regione Lombardia 30/07/2024

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro all’istanza di parere formulata dal Sindaco del Comune di Pessano con Bornago (MI), rende il parere nelle considerazioni sopra esposte.

In merito all’assoggettamento al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, le misure finalizzate al welfare integrativo avendo natura contributiva-previdenziale, non è assoggettata al limite fissato dall’art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017. Tale spesa, però, soggiace ai limiti previsti dall'art.82 del Ccnl e ai vincoli di contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art.1, comma 557 della l. 296/2006, come affermato dalle Sezioni delle autonomie con la delibera n.22/SEZAUT/2015/QMIG.

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