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La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia accerta le criticità di cui in parte motiva e richiede all’Ente di provvedere ad un’approfondita valutazione circa la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2018 e ad una corretta rideterminazione dello stesso, in sede di prossima approvazione del rendiconto 2020. La Corte richiede inoltre di provvedere alla contabilizzazione delle poste inerenti al trattamento accessorio del personale, nel rispetto del principio contabile punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. La Sezione evidenzia che la costituzione del fondo è un atto unilaterale (determinazione a contrarre), che va adottato da parte del Dirigente prima possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l’Ente.
La costituzione del fondo attribuisce un provvisorio vincolo di destinazione alle somme (fisse e variabili), che si perfeziona solo in seguito alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, atto presupposto indefettibile che permette all’Ente di impegnare il fondo e poter pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità). La mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l'anno, impedisce, dunque, l'erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl. La mancata sottoscrizione, entro l’anno, impedisce, altresì, di utilizzare le risorse di parte variabile, con il conseguenziale trasferimento in economia al bilancio dell'ente, poiché la sola quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell’avanzo vincolato e potrà essere spesa nell’anno successivo. La Corte invita l’organo di revisione a vigilare sugli equilibri finanziari dell’Ente, con particolare riferimento alla corretta determinazione e quantificazione del FDCE nonché in merito alla corretta contabilizzazione delle poste inerenti il trattamento accessorio del personale.
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